Revoca amministratore di condominio e spese ex art. 91 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 16941 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento camerale diretto alla revoca dell’amministratore di condominio, pur appartenendo all’ambito della volontaria giurisdizione, è caratterizzato dalla contrapposizione di posizioni tra le parti ed è pertanto soggetto al regolamento delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Tale norma si riferisce a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, indipendentemente dalla natura e dal rito dello stesso. La diversa disciplina rispetto al procedimento di nomina dell’amministratore non integra un contrasto interpretativo, ma discende dall’assenza, in tale ultima ipotesi, di posizioni contrapposte da comporre. La statuizione sulle spese resa all’esito del giudizio di revoca, a differenza del merito del ricorso, è ricorribile per cassazione in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Napoli la revoca dell’amministratore del condominio, lamentando una serie di irregolarità nello svolgimento dell’incarico. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, condannando il ricorrente alle spese processuali. Il reclamo proposto avanti alla Corte d’Appello di Napoli aveva avuto esito totalmente negativo: per il profilo delle spese, la Corte di merito aveva rilevato che, nell’ipotesi di richiesta di revoca, il procedimento, pur di volontaria giurisdizione, è caratterizzato da una contrapposizione di posizioni che configura una situazione di vera e propria soccombenza.
Avverso il decreto della Corte di merito il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c. per essere stata confermata la condanna alle spese in un procedimento di volontaria giurisdizione. L’amministratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo infondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20957 del 2004, cui le pronunce successive si sono uniformate. Secondo tale principio, il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., trovando tale norma applicazione anche ai provvedimenti camerali che, nel risolvere contrapposte pretese, definiscono il procedimento.
La Corte ha chiarito che l’art. 91 c.p.c., nel disporre che il giudice condanni alle spese con la sentenza che chiude il processo, si riferisce a qualsiasi provvedimento che definisce il procedimento risolvendo contrapposte pretese, ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo. Ricorrendo il presupposto della composizione di contrapposte pretese, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale, come quelli in materia di revoca dell’amministratore di condominio, in conformità con Cass. n. 1569/2024.
La diversa regolamentazione delle spese tra il procedimento di nomina e quello di revoca non è frutto di contrasti interpretativi, ma applicazione del medesimo principio: ove vi siano posizioni contrapposte da comporre, come nella revoca, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 91 c.p.c.; ove tale contrapposizione manchi, come nella nomina, la questione delle spese non si pone.
Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore del difensore del controricorrente. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato i commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, nonché dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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