Controllo automatizzato ex art. 36 bis e avviso bonario: nessuna nullità (Cass. civ. Sez. V n. 9084 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione della cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste alcun litisconsorzio necessario nei confronti dell’ente impositore, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio. La cartella di pagamento per imposte dichiarate e non versate è legittima anche in assenza della preventiva comunicazione di irregolarità, poiché l’obbligo di interlocuzione preventiva dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 opera solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La nullità della notifica della cartella è sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., dalla proposizione del ricorso del contribuente, per raggiungimento dello scopo dell’atto.
Il Fatto
Un contribuente, avvocato, impugna una cartella di pagamento di importo rilevante, emessa per omesso versamento di Irpef, Iva e Tosap a seguito di controllo automatizzato. La cartella contempla due enti creditori: l’Agenzia delle Entrate e il Comune intimato.
Il giudice di primo grado respinge il ricorso. La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello, ritenendo regolare la notifica e non necessaria la procedura di avviso bonario in caso di controllo automatizzato. Il contribuente propone ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di litisconsorzio necessario. In materia di impugnazione della cartella esattoriale non esiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario che legittimi a contraddire l’ente impositore in presenza di vizi propri della cartella. Quando la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito, incombe sul concessionario l’onere di chiamarlo in giudizio, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio. Le Sezioni Unite hanno ribadito che, nelle cause scindibili, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili.
Quanto alla notifica, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata trascritta la cartella. Nel merito, l’inesistenza della notifica è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali; ogni altra difformità dal modello legale ricade nella nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo. La proposizione del ricorso del contribuente sana le nullità della notifica, ex art. 156 cod. proc. civ.
Sul quinto motivo, la Corte distingue il controllo formale ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 dal controllo automatizzato ex art. 36 bis. Solo il primo, a pena di nullità, impone la comunicazione dell’esito del controllo, che assolve a funzione di garanzia. La comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati errori nella dichiarazione; in caso di regolarità dichiarativa e omesso versamento non vi è alcun obbligo. Il contraddittorio preventivo dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non è imposto in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Infine, il vizio di motivazione è escluso: la motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso concreto la sentenza ha spiegato le ragioni poste a fondamento del rigetto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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