Revocazione per cessazione materia del contendere da annullamento diniego definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 5480 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso l’ordinanza che ha dichiarato l’estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia, la sopravvenuta caducazione, in autotutela, del diniego di definizione fa venir meno l’interesse dell’Amministrazione alla decisione. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, non residuando alcuna utilità giuridica nella pronuncia sulla domanda di revocazione una volta regolarizzata la definizione della controversia originaria.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa all’IVA, con la quale l’Ufficio aveva disconosciuto un credito d’imposta esposto in dichiarazione, presentata tardivamente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello della società, aveva invece annullato l’atto impositivo. L’Amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso per cassazione, resistito dai contribuenti con controricorso.
Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata della controversia; l’istanza era stata respinta dall’Ufficio. La Corte, con una precedente ordinanza, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio. Successivamente l’Amministrazione, allegando l’emissione del diniego, aveva chiesto la revocazione di quella ordinanza, dando origine al presente procedimento. Nelle more, a seguito di riesame, l’Ufficio aveva annullato il diniego e regolarizzato la definizione: di qui la richiesta dell’Amministrazione di dichiarare cessata la materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della sequenza procedimentale: la domanda di definizione agevolata, il diniego opposto dall’Ufficio, la declaratoria di estinzione del giudizio e la successiva istanza di revocazione fondata proprio sull’esistenza di quel diniego. L’elemento decisivo, secondo il Collegio, è rappresentato da quanto sopravvenuto nel corso del giudizio di revocazione.
Il punto di diritto attiene all’interesse a coltivare la domanda. La revocazione era stata proposta dall’Amministrazione sull’assunto che il diniego di definizione rendesse illegittima l’ordinanza di estinzione. Una volta che l’Ufficio, in via di autotutela, ha annullato il diniego e ha conseguentemente regolarizzato la definizione della controversia, l’interesse dell’Amministrazione a una pronuncia sulla revocazione è venuto meno.
La Corte accerta, sulla base della documentazione prodotta, il venir meno di tale interesse. La caducazione del diniego elimina, in radice, la ragione dell’impugnazione revocatoria: non residua alcuna utilità giuridica, per l’Amministrazione, in una decisione che si pronuncerebbe su un presupposto ormai superato dai fatti. L’accertamento del sopravvenuto difetto di interesse è quindi assorbente.
Quanto alle conseguenze, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. La scelta di compensare le spese riflette l’evoluzione del rapporto processuale, segnata dal sopravvenuto annullamento del diniego in autotutela e dalla conseguente regolarizzazione della definizione, che ha reso non più attuale la contrapposizione tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.