Motivazione apparente non censurabile se la questione è infondata (Cass. civ. Sez. 5 n. 5220 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui il principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice del gravame sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. In tal caso, la Corte di cassazione ha il potere di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto. Tale interpretazione si applica anche al processo tributario in forza del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi all’IVA per gli anni 2009 e 2010, emessi a seguito di verifica fiscale conclusasi con p.v.c. del 13 febbraio 2015, nel quale emergeva la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con fornitori ritenuti “cartiere”. Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sia la Commissione Tributaria Regionale della Campania avevano respinto i ricorsi della società, confermando le riprese a tassazione e accertando la conoscibilità della frode carosello da parte della contribuente.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, lamentando in particolare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché l’apparenza della motivazione della sentenza d’appello, redatta per mero richiamo alla decisione di primo grado. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso distinguendo tra le censure di violazione di legge e quelle motivazionali. Quanto al primo motivo, relativo al raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e art. 57 d.P.R. n. 633/1972, il mezzo è stato reputato inammissibile per la cumulatività dei profili censori, oltre che infondato, atteso che gli avvisi, notificati il 3 novembre 2015, rientravano nella disciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, a prescindere dalla data di presentazione della denuncia penale.
In ordine al secondo motivo, concernente la dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha rilevato che nel caso di specie era intervenuta una verifica fiscale conclusa con p.v.c. e che gli atti impositivi erano stati notificati ben oltre i sessanta giorni previsti dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000.
Il terzo motivo, relativo all’omessa valutazione di circostanze di fatto, è stato dichiarato inammissibile per il combinato disposto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., abrogato e riproposto nell’attuale art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., in ragione della doppia conforme, non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
Quanto al quarto motivo, avente ad oggetto l’apparenza della motivazione per relationem, la Corte ha precisato che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice dia conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. Tuttavia, nel caso di specie, la CTR non aveva svolto alcuna disamina delle questioni preliminari, limitandosi ad un’adesione acritica alla pronuncia di primo grado, con conseguente apoditticità della decisione. Ciò nondimeno, richiamando i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost., nonché il precedente delle Sezioni Unite n. 2731 del 2017, la Corte ha ritenuto di poter correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., essendo le questioni sottostanti comunque infondate sulla base dei primi tre motivi esaminati.
Infine, quanto al quinto motivo, in materia di onere della prova nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha confermato che l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la consapevolezza del destinatario dell’inserimento dell’operazione in una frode carosello, onere assolto nel caso di specie, mentre grava sul contribuente la prova di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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