Improcedibile il ricorso in cassazione senza deposito della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 9106 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, l’omesso deposito, insieme al ricorso e nel termine prescritto, della copia autentica della sentenza impugnata ne determina l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. La sanzione risponde al fine di assicurare la sollecita formazione del giudicato e non integra una compressione ingiustificata del diritto di accesso al giudice, risultando compatibile con l’art. 6 CEDU. La rimessione in termini per errore materiale non è concedibile quando la parte non alleghi la causa non imputabile che ha impedito il tempestivo adempimento.

Il Fatto

Due soci e l’ultimo liquidatore di una società in liquidazione hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva deciso la controversia tributaria che li riguardava. Nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata e non si è costituita.

All’esito dello scrutinio preliminare è stata formulata una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando che nel fascicolo non risultava depositata la copia autentica della sentenza impugnata. La proposta è stata notificata alla parte ricorrente, che vi ha opposto depositando solo in quel momento la sentenza e chiedendo la rimessione in termini per asserito errore materiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, “sempre a pena di improcedibilità”. Nel fascicolo tale adempimento risultava omesso: il file riconducibile alla sentenza impugnata era in realtà una copia del ricorso, senza traccia della decisione di merito.

La Corte richiama il principio di Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017, secondo cui la mancata produzione della sentenza impugnata o la mancata prova della tempestività del ricorso costituiscono negligenze difensive non giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre e funzionali a un esercizio non trasandato della giurisdizione, coerentemente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato.

Il Collegio esclude che il recupero dell’omissione possa avvenire con la produzione a tempo indeterminato tramite lo strumento dell’art. 372 cod. proc. civ., poiché ciò vanificherebbe il senso del duplice adempimento richiesto dal meccanismo processuale. L’improcedibilità, si osserva, trova la propria ragione nel presidiare con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo di legittimità.

La Corte affronta poi il profilo di compatibilità convenzionale, richiamando la sentenza della Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, nonché il proprio precedente di Cass. n. 24724 del 2024 in tema di omessa produzione della relata di notifica. Osserva che il diritto di accesso al giudice non è assoluto e ammette limitazioni, purché perseguano un fine legittimo e rispettino un ragionevole rapporto di proporzionalità. Se la sanzione di improcedibilità è stata ritenuta convenzionalmente conforme per la mancata produzione della relata, a maggior ragione lo è quella che colpisce il mancato deposito della sentenza impugnata.

Quanto alla richiesta di rimessione in termini, il Collegio la ritiene non supportata da alcuna allegazione in ordine alla causa non imputabile che avrebbe impedito il deposito tempestivo. Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile. Non essendosi costituita la controricorrente, non si provvede sulle spese; la parte ricorrente è condannata al pagamento di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., con applicazione dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. nei termini indicati da Cass., Sez. Un., n. 10955 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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