Operazioni soggettivamente inesistenti: prova indiziaria e onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 9122 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, che il fornitore è fittizio e che il destinatario era consapevole della finalizzazione dell’operazione all’evasione, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza di partecipare all’evasione e di aver adoperato la massima diligenza esigibile, non rilevando la regolarità della contabilità e dei pagamenti né l’assenza di benefici dalla rivendita. Il giudice di merito, nel valutare la prova indiziaria, deve applicare i parametri di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., senza introdurre standard di mera adeguatezza o sufficienza probatoria, estranei alla disciplina degli artt. 2697 ss. c.c. ed espressivi, ove occultino l’iter logico seguito, di un vizio di motivazione.
Il Fatto
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha recuperato a tassazione l’IVA indebitamente detratta su acquisti di silicio documentati da fatture emesse da società ritenute cartiere, inserite in un circuito di frode carosello con importazione dalla Cina in evasione del dazio antidumping e dell’IVA. La pretesa concerneva anche IRES e IRAP, con contestazione relativa all’aliquota applicata.
Dopo l’annullamento in primo grado e il rinvio disposto dalla Corte con precedente ordinanza, la CGT di secondo grado delle Marche accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, ritenendo non adeguatamente provata la natura soggettivamente fittizia delle operazioni e giudicando, invece, legittima la pretesa ai fini IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione delle regole sull’onere della prova e la nullità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li accoglie. Muove dalla qualificazione delle operazioni, ribadendo che quelle soggettivamente inesistenti sono operazioni realmente avvenute ma fatturate da un soggetto diverso dal cedente effettivo. Richiamando Cass. n. 24322 del 2018, i giudici di legittimità negano che l’Amministrazione debba offrire una prova piena o particolarmente rigorosa.
Il riparto probatorio è ricostruito nel senso che all’Ufficio spetta dimostrare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; al contribuente spetta la prova contraria dell’assenza di consapevolezza e della diligenza massima. Sul punto sono richiamate Cass. n. 24471 del 2022, Cass. n. 27566 del 2018 e Cass. n. 9851 del 2018, per escludere che la regolarità contabile o l’assenza di benefici valgano a scagionare il destinatario.
La Corte censura poi l’argomentazione del giudice di merito, che aveva subordinato la prova dell’inesistenza a un preteso adeguato impianto probatorio e aveva ritenuto sufficienti le mere allegazioni del contribuente. Secondo la giurisprudenza richiamata, un fatto è provato oppure non lo è; il giudizio non ammette graduazioni di adeguatezza estranee alla disciplina delle prove.
Richiamando Cass. n. 9054 del 2022, la Corte ribadisce che, a fronte degli indizi dell’Amministrazione, i parametri di riferimento sono la gravità, la precisione e la concordanza ex art. 2729 c.c. La sentenza impugnata, sovrapponendo un dato quantitativo a quello qualitativo, incorre in un vizio motivazionale, non chiarendo le ragioni per cui gli elementi addotti erano reputati insufficienti. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla CGT di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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