La correzione dell’errore materiale è ammessa se la parte è inequivocabilmente individuabile dagli atti (Cass. civ. Sez. 5 n. 16033 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa, incompleta o inesatta indicazione, in sentenza, del nominativo o dei dati identificativi di una delle parti in causa costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, solo quando dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocabilmente la parte pretermessa o inesattamente indicata. La parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento della Corte di cassazione sia emendato da errori materiali o di calcolo ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, c.p.c. e degli artt. 287 e 288 c.p.c.
Il Fatto
Con ricorso per cassazione, la società contribuente, nella persona del proprio ex liquidatore, aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ne aveva respinto l’opposizione a un avviso di accertamento. La Corte Suprema, con decreto n. 11207/2024, aveva dichiarato estinto il giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 2, e 391, comma 2, c.p.c., non avendo la parte ricorrente chiesto la decisione del ricorso entro il termine previsto.
Successivamente, l’ex liquidatore ha depositato un ricorso per la correzione dell’errore materiale consistente nell’erronea indicazione, nell’epigrafe del decreto di estinzione, del nome della parte privata: indicata come persona fisica, mentre il giudizio era stato instaurato dalla società, sia pure nella persona del suo ex liquidatore. La controparte non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare l’istanza di correzione, richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’inesatta indicazione del nominativo di una parte è emendabile solo se dalla sentenza e dagli atti sia possibile individuare inequivocabilmente la parte pretermessa o inesattamente indicata.
Nella specie, la Corte rileva che l’errore è ascrivibile a una mera svista, poiché da tutti gli atti difensivi, sia nella fase di merito sia in quella di legittimità, risulta che la parte ricorrente era la società, non la persona fisica dell’ex liquidatore. La società, estinta il 16 dicembre 2017, in forza della finzione legale di mantenimento in vita di cui al quarto comma dell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014, aveva ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento nella persona dell’ex liquidatore e aveva introdotto il giudizio di opposizione.
La Corte ritiene, pertanto, che ricorrano i presupposti per accogliere l’istanza e dispone la correzione del decreto, affinché nell’epigrafe, in luogo della mera indicazione del nome della persona fisica, sia indicata la qualità di ex liquidatore della società. Il provvedimento emendativo è adottato ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento della Corte di cassazione sia emendato da errori materiali o di calcolo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione