Nessuna nullità della cartella senza avviso bonario se il controllo è automatico (Cass. civ. Sez. V n. 9164 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente. L’obbligo di comunicazione, sanzionato con la nullità dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, opera soltanto quando la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma imponga rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione. In tale ipotesi l’omissione può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella, oppure requisito di validità della procedura, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Il Fatto

A seguito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione per l’anno d’imposta 2006, all’esito del quale era stato disconosciuto un minor credito Iva, l’amministrazione finanziaria notificava al contribuente una cartella di pagamento. Prima della notifica l’ufficio aveva trasmesso un’avviso bonario; il contribuente aveva parzialmente contestato gli esiti del controllo, ottenendo uno sgravio di importo ridotto, e aveva regolarizzato con ravvedimento operoso l’erronea indicazione del tributo. L’ufficio aveva quindi inviato una nuova comunicazione e notificato la cartella nella misura ridotta.

Il contribuente impugnava l’atto sostenendo che non era stata preceduta da alcuna comunicazione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, rilevando che non vi era prova dell’avvenuta notifica della seconda comunicazione e dichiarando nulla la cartella. L’amministrazione ricorre per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la difesa erariale alcuna norma impone la notifica della comunicazione come atto necessario della fase endoprocedimentale ai fini della validità dell’atto impositivo.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo ex art. 36 bis, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La preventiva comunicazione è dunque dovuta quando la procedura automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati dichiarati. Solo in tale evenienza l’omissione può integrare mera irregolarità, ovvero, in presenza di incertezze interpretative, requisito di validità della procedura e della conseguente cartella.

Nel caso concreto le irregolarità poste a fondamento della cartella attenevano al recupero di crediti Iva non spettanti, sostanzialmente riconosciuti dal contribuente, e a un mero errore materiale commesso in sede di compilazione della dichiarazione, per il quale era stata attivata la procedura di ravvedimento. L’ufficio, riconosciute le ragioni del contribuente, aveva notificato la cartella nella misura ridotta rispetto a quanto inizialmente rilevato.

La Corte conclude che, che fosse stata trasmessa o meno la seconda comunicazione, la fattispecie esulava comunque dall’obbligo di comunicazione sanzionato con la nullità dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, non essendo necessaria, nel caso di specie, neppure la prima comunicazione. Le irregolarità rilevate non rientravano, sul piano formale, nelle ipotesi di incertezza interpretativa della dichiarazione. La Commissione tributaria regionale, dichiarando la nullità della cartella per l’omesso invio del secondo avviso bonario, non si è attenuta ai principi di legittimità.

La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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