Autosufficienza del ricorso per cassazione e questioni nuove in appello (Cass. civ. Sez. I n. 9194 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dei requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione, il motivo che deduca l’omessa pronuncia su una questione senza indicare come, dove e quando essa sia stata ritualmente sottoposta e coltivata nel giudizio di secondo grado. L’onere di allegazione è tanto più necessario quando la sentenza impugnata non rechi alcun cenno alla questione dedotta. Parimenti inammissibile è il motivo che, a dispetto della rubrica, si risolva in una non consentita riedizione del giudizio valutativo delle prove o introduca in sede di legittimità domande e questioni nuove, delle quali non sia documentata la rituale introduzione e coltivazione nella fase di merito. La qualificazione degli effetti restitutori della nullità secondo la disciplina dell’indebito oggettivo non integra omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia espressamente motivato sul punto.

Il Fatto

Due investitori hanno convenuto in giudizio la banca intermediaria per ottenere la restituzione delle somme investite nell’acquisto di bond argentini. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando la banca al pagamento di una somma e respingendo le ulteriori pretese relative al controvalore delle cedole percepite e dei titoli italiani. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione, ritenendo corretta la restituzione degli importi e la decurtazione delle cedole accreditate, in applicazione della disciplina dell’indebito conseguente alla dichiarata nullità degli acquisti.

Gli investitori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, contestando la mancata valutazione delle prove documentali e l’ingiustificato arricchimento dei clienti.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’omessa valutazione dell’intervenuta transazione con la Repubblica Argentina e la conseguente cessazione della materia del contendere. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: il ricorso non indica come, dove e quando la questione sia stata ritualmente sottoposta e coltivata nel giudizio di secondo grado, non consentendo di valutarne l’effettiva sussistenza. L’adempimento è vieppiù necessario perché la sentenza impugnata non fa alcun cenno alla questione.

Il secondo motivo denunciava la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione del controvalore dei titoli italiani. La censura è stata ritenuta infondata: la Corte territoriale non ha omesso di pronunciarsi, ma ha espressamente ricondotto la sorte di quelle somme alla disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.

Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento degli interessi compensativi e l’erronea qualificazione come restitutori degli effetti della nullità. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando indicato quando la questione della qualificazione della domanda sarebbe stata prospettata in appello, questione cui la sentenza impugnata non fa cenno.

Quanto al ricorso incidentale, la banca ha sostenuto che il comportamento processuale dei clienti integrasse ammissione della percezione di una somma pari al controvalore di parte dei titoli e che sussistesse un loro ingiustificato arricchimento. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: il motivo, a dispetto della rubrica, è totalmente versato in fatto e pretende una non consentita riedizione del giudizio valutativo delle prove, oltre a introdurre questioni nuove di cui non è documentata la rituale introduzione nel merito.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale, dichiarato inammissibile quello incidentale e compensato integralmente le spese della fase di legittimità per reciproca soccombenza, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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