Competenza per valore nelle cause di nullità di un rapporto obbligatorio, valore determinato dall’intero rapporto (Cass. civ. Sez. 1 n. 7160 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza per valore, la regola di cui all’art. 12, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto che è in contestazione, subisce deroga quando il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all’esistenza o validità dell’intero rapporto. In tale ipotesi, il rapporto obbligatorio va interamente considerato ai fini della determinazione del valore della causa, che resta rapportato al suo valore economico complessivo e non alla sola somma richiesta a titolo restitutorio o risarcitorio. Ne consegue che la causa di accertamento della nullità di un finanziamento, anche quando non sia proposta domanda di condanna, ha un valore determinabile in base all’importo massimo del finanziamento concesso, con applicazione dei limiti di competenza per valore di cui all’art. 7, primo comma, cod. proc. civ., come novellato dal d. lgs. n. 149/2022.
Il Fatto
La ricorrente, che aveva sottoscritto un finanziamento per l’acquisto di un autoveicolo, promuoveva ricorso davanti al Tribunale di Bologna al fine di ottenere l’accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving per violazione dell’art. 117 TUB, con conseguente diritto alla restituzione degli interessi al tasso legale. La banca convenuta eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito, ritenendo che la causa dovesse essere determinata in base all’importo massimo del finanziamento concesso. Il Tribunale accoglieva l’eccezione, dichiarando la competenza del Giudice di Pace. La ricorrente proponeva regolamento di competenza, sostenendo che la domanda di mero accertamento della nullità rendesse la causa di valore indeterminabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione degli artt. 7, 10, 13, 14 e 38 cod. proc. civ., censurando l’ordinanza che aveva ritenuto l’incompetenza del tribunale in favore del Giudice di Pace, in base al valore del finanziamento. Il ricorrente assumeva che, non essendo stata proposta domanda di condanna, la pronuncia di accertamento della nullità del contratto ex art. 117 TUB fosse di mero accertamento e, quindi, di valore indeterminabile ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio per cui l’art. 12, primo comma, cod. proc. civ. subisce deroga nell’ipotesi in cui il giudice sia chiamato a esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all’esistenza o validità dell’intero rapporto obbligatorio. In tal caso, il rapporto va interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa, come affermato da precedenti giurisprudenziali quali Cass. n. 2850/2018, Cass. n. 9068/2022 e Cass. n. 4163/2015.
La Corte ha osservato che non era stato censurato l’accertamento del giudice di merito secondo cui il valore dell’intero rapporto rientrava nella competenza per valore del Giudice di Pace, pari a diecimila euro. Il valore della causa doveva essere rapportato al valore economico del rapporto obbligatorio sottostante, corrispondente all’importo massimo del finanziamento concesso. Il valore del rapporto obbligatorio rientrava, pertanto, nella competenza del Giudice di Pace.
Parimenti infondata è risultata la censura relativa alla pretesa indeterminatezza del valore della causa connessa all’utilizzo della carta revolving, essendo tale valore legato in ogni caso al rapporto obbligatorio che ha dato causa al relativo utilizzo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, dichiarando la competenza per valore del Giudice di Pace territorialmente competente, con rimessione a quest’ultimo anche della liquidazione delle spese del regolamento. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, attesa la natura impugnatoria dello strumento processuale adottato.
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Nota della Redazione
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