Sanzioni tributarie e giudizio penale pendente: resta ferma l’esigibilità (Cass. civ. Sez. V n. 9192 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie relative a violazioni fatte oggetto di notizia di reato, l’esigibilità non è sospesa dalla mera pendenza del giudizio penale per gli stessi fatti. Il coordinamento tra sanzione penale e sanzione amministrativa, imposto dall’art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000 nel testo introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, opera solo se una delle due sanzioni sia già stata irrogata con provvedimento o sentenza definitivi. In difetto, l’autorità chiamata per prima a irrogare la sanzione di propria competenza non è condizionata da alcun obbligo di coordinamento. Ciò che resta subordinato all’esito del giudizio penale non è il procedimento di irrogazione o di determinazione delle sanzioni, ma solo la concreta esecuzione delle stesse, affidata all’agente della riscossione.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato due intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate per gli anni d’imposta 2007 e 2008, conseguenti ad altrettante sentenze di primo grado che avevano confermato gli accertamenti. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li ha rigettati; la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il primo è articolato in più profili e investe la nullità della sentenza per asserita violazione dell’obbligo di motivazione e per omessa pronuncia; gli altri due riguardano l’esigibilità delle sanzioni in pendenza del processo penale e la legittimità delle intimazioni in assenza dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che la sentenza d’appello ha risposto in modo adeguato alle censure sul procedimento di correzione degli errori materiali, precisando che le imprecisioni della sentenza originaria erano solo formali e che l’omessa indicazione degli estremi della causa riunita costituiva una mera omissione materiale, non una omessa pronuncia. Anche la doglianza sulle condizioni di esigibilità delle sanzioni riceve risposta sintetica ma comprensibile, tale da escludere sia il vizio di motivazione apparente sia l’omessa pronuncia.
Quanto all’interesse ad agire, il contribuente non ha titolo per dolersi della notificazione di un’intimazione che, secondo la sua stessa prospettazione, non era necessaria: l’amministrazione gli ha riconosciuto una garanzia aggiuntiva invece di procedere direttamente alla riscossione forzata.
Sulla motivazione degli atti derivati, la Corte osserva che, derivando le intimazioni da atti di accertamento esecutivi, l’indicazione dei criteri di computo degli interessi va ricercata in questi ultimi. Richiamando le Sezioni Unite n. 22281 del 14/07/2022, il Collegio ribadisce che la cartella che segue un atto già determinativo del quantum e degli interessi è congruamente motivata con il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori. Nel caso di specie bastava che le intimazioni richiamassero i criteri contenuti negli atti impositivi a monte. Infondata è anche la censura sull’aggio di riscossione, essendo già stata dichiarata manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale (Sez. 5 n. 1311 del 19/01/2018).
Sul secondo motivo, la Corte rileva che, in seguito al d.lgs. n. 87 del 2024, il comma 2 dell’art. 21 è stato riformulato: le sanzioni relative a violazioni fatte oggetto di notizia di reato non sono eseguibili salvo che il procedimento penale sia definito con archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o proscioglimento con formula che escluda la rilevanza penale del fatto. Poiché la disposizione è entrata in vigore il 29 giugno 2024 e il contribuente non ha dedotto l’esistenza, alla data dell’udienza, di una sentenza assolutoria, trova applicazione l’art. 21-ter, che fonda il rapporto tra le due sanzioni non sull’alternatività ma sull’applicazione congiunta e coordinata. Tuttavia, poiché nessuna sanzione era stata irrogata con provvedimento definitivo, nessun coordinamento era dovuto.
Anche nel vigore della formulazione anteriore, la Corte (Sez. 5 n. 21694 del 08/10/2020) aveva chiarito che resta condizionato dall’esito del giudizio penale non il procedimento di irrogazione, ma solo la concreta esecuzione delle sanzioni. Le intimazioni impugnate non segnano ancora l’inizio della riscossione, non essendo state affidate all’agente ai sensi dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010.
Sul terzo motivo, nessuna norma vieta all’amministrazione di notificare un’intimazione di pagamento quando il giudizio tributario non abbia rideterminato gli importi degli avvisi esecutivi: l’obbligo di emissione in caso di rideterminazione non esclude la facoltà di notificarla anche in sua assenza. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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