Obblighi informativi dell’intermediario: danno risarcibile a prescindere dalla risoluzione (Cass. civ. Sez. I n. 9198 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario è fonte di danno risarcibile in via del tutto autonoma rispetto all’eventuale risoluzione dell’ordine di acquisto dei titoli. La carenza di prova, da parte dell’intermediario, di aver reso adeguate informazioni determina una presunzione in ordine all’esistenza del danno risarcibile in favore del cliente, poiché l’inosservanza dei doveri informativi costituisce fattore di disorientamento dell’investitore che ne condiziona le scelte. Il giudice del merito è pertanto libero di quantificare il risarcimento, in ipotesi anche in misura pari all’importo totale dell’investimento perduto, trattandosi di operazione concettualmente distinta dalla disciplina dell’indebito conseguente alla risoluzione del contratto. La valutazione di adeguatezza dell’operazione, in presenza di accertata violazione degli obblighi informativi, è ultronea, ben potendo la banca rispondere anche ove la propensione al rischio del cliente sia elevata.
Il Fatto
Gli investitori, eredi di un cliente Defunto, hanno convenuto in giudizio la banca per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’acquisto di obbligazioni argentine, lamentando la violazione degli obblighi informativi sui rischi dell’operazione. Il Tribunale di Ragusa aveva rigettato la domanda, dichiarandola prescritta ed escludendo l’inadempimento dell’intermediario.
La Corte di appello di Catania, in riforma, ha condannato la banca al pagamento della somma investita, oltre accessori. Avverso tale pronuncia la banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, incentrati sulla nullità della sentenza per omessa impugnazione di capi della decisione di primo grado, sulla qualificazione della domanda e sull’efficacia interruttiva della prescrizione di una missiva dell’investitore.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte rileva che la domanda di accertamento dell’inadempimento della banca agli obblighi informativi era stata oggetto delle doglianze in appello, il che esclude l’error in procedendo prospettato dalla ricorrente come pronuncia ultra petita. Le medesime censure sono invece inammissibili nella parte in cui contestano nel merito l’accertamento del giudice territoriale sulla situazione di rischio del titolo e sull’adeguatezza delle informazioni fornite, valutazioni riservate in via esclusiva al giudice del merito.
La Corte ribadisce che la valutazione di adeguatezza dell’operazione, in presenza di accertata violazione degli obblighi informativi, è del tutto ultronea, richiamando le Sez. 1, Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022 e Sez. 1, Ordinanza n. 12990 del 12/05/2023, ben potendo la banca rispondere per violazione degli obblighi informativi anche ove la propensione del cliente al rischio sia elevata, come affermato dalla Sez. 1, Ordinanza n. 8333 del 04/04/2018.
Il terzo motivo è infondato. La Corte richiama e ribadisce l’insegnamento della Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023, secondo cui la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni determina una presunzione sull’esistenza di un danno risarcibile. La violazione degli obblighi informativi può essere fonte di danno risarcibile in modo autonomo rispetto alla risoluzione dell’ordine di acquisto, con la conseguenza che il giudice del merito è libero di quantificare il risarcimento, anche in misura pari all’importo totale dell’investimento perduto.
Il quarto motivo, relativo alla prescrizione, è infondato ove allude a un error in procedendo, poiché la questione era stata oggetto di impugnazione. Nel resto è inammissibile, poiché totalmente versato in fatto, pretendendo dalla Corte di legittimità un riesame del tenore della lettera interruttiva in assenza di censure sulla motivazione o sull’ermeneutica. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.