Iscrizione a ruolo di somme da atto di recupero non definitivo (Cass. civ. Sez. V n. 9230 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, l’art. 27, comma 19, d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2 del 28.01.2009, consente l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base all’atto di recupero anche se non definitivo, per l’intero importo, quando sia decorso il termine assegnato dall’ufficio per il pagamento. La cartella di pagamento non è nulla per la sola indicazione della locuzione “ruolo ordinario” e per il mancato richiamo dell’art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973, ove il frontespizio rechi l’indicazione del titolo posto a fondamento della riscossione, così esternando le ragioni della pretesa. L’obbligo di motivazione rafforzata della cartella sussiste solo quando questa costituisca il primo atto notificato al contribuente e, dunque, atto impositivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, dopo un atto di recupero relativo a indebite compensazioni di crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, per il periodo 2012-2013, iscriveva a ruolo le somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi, per un importo di € 467.257,02, confluite in una cartella di pagamento notificata nel febbraio 2019.

La società contribuente impugnava la cartella, contestando l’assenza di definitività della pretesa tributaria in ragione dell’intervenuta impugnazione dell’atto di recupero. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, confermava la decisione di primo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 19, d.l. n. 185/2008, 7 della legge n. 212 del 2000 e 15 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973, lamentando che i giudici di merito non avessero dichiarato la nullità della cartella per assenza di motivazione in ordine alla riscossione dell’intero importo dell’atto presupposto, nonostante la non definitività di quest’ultimo.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha richiamato il chiaro disposto dell’art. 27, comma 19, d.l. n. 185/2008, secondo cui, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all’atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973. Si tratta di disposizione speciale che prevale sulla disciplina della sospensione frazionata per pendenza di giudizio.

La Corte ha poi osservato che la cartella, nel frontespizio, indicava espressamente che il titolo posto a fondamento della riscossione era un atto di recupero del credito di imposta per gli anni 2013 e 2012, notificato alla contribuente. Tale indicazione esternava le ragioni della riscossione dell’intero importo dell’atto presupposto con ruolo straordinario. Ne deriva che la presenza della dicitura “ruolo ordinario” e il mancato richiamo dell’art. 15-bis non inficiano la validità dell’atto.

La Corte ha altresì precisato che l’Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo di motivazione rafforzata solo se la cartella di pagamento costituisce il primo atto notificato al contribuente e, quindi, atto impositivo, richiamando sul punto Cass. n. 27504 del 23.10.2024.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava l’error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, per avere il Collegio regionale rilevato l’inammissibilità, per novità, del secondo motivo di appello. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, alla stregua del rigetto del primo motivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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