Transfer pricing, controllo e stabile influenza economica nel previgente art. 110 TUIR (Cass. civ. Sez. V n. 18058 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo testo dell’art. 110, comma 7, TUIR, come modificato dall’art. 59 della legge n. 50/2017 e integrato dal d.m. 14 maggio 2018, ha portata innovativa e non efficacia retroattiva, poiché sostituisce al criterio elastico della stabile influenza economica un criterio vincolato ai presupposti dell’art. 2359 cod. civ., pur riferiti alle imprese. Alle fattispecie anteriori resta applicabile il previgente criterio della stabile influenza economica, che non si esaurisce nella mera appartenenza al medesimo gruppo. L’accertamento di tale influenza integra un giudizio di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione, e l’onere probatorio della sua effettiva sussistenza grava sull’Amministrazione finanziaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate accertava, per l’anno d’imposta 2015, un maggior reddito in capo a due società facenti parte di un medesimo gruppo. La rettifica derivava dall’applicazione del valore normale ai prezzi di cessione di merci praticati a una società monegasca, ritenuta controllata in virtù di un presunto rapporto di controllo.

In entrambi i gradi di merito l’Amministrazione risultava soccombente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado escludeva la sussistenza di vincoli azionari o contrattuali e di una stabile influenza economica, rilevando anche l’assenza di concrete iniziative gestorie denuncianti la sudditanza economica del distributore. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre le contribuenti resistevano a mezzo di controricorso.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda la nozione di controllo rilevante ai fini del transfer pricing. La difesa erariale sosteneva che le modifiche all’art. 110 TUIR non avessero efficacia retroattiva e che il riferimento all’art. 2359 cod. civ. fosse troppo limitativo, dovendo il controllo intendersi come ogni influenza economica, potenziale o attuale.

Il collegio ribadisce anzitutto l’efficacia non retroattiva della novella all’art. 110, comma 7, TUIR. La nuova disciplina, integrata dal d.m. del 2018, è innovativa perché sostituisce al criterio più elastico della previgente disciplina un criterio vincolato ai presupposti dell’art. 2359 cod. civ., pur riferiti alle imprese. Tale lettura è già ricavabile dalla decisione di questa Corte n. 15688/22, resa con riferimento a fattispecie anteriore alla riforma.

Ciò nonostante, la Corte osserva che la pronuncia impugnata, pur affermando in principio il criterio del controllo civilistico, ha in concreto applicato proprio la stabile influenza economica propria della disciplina ratione temporis applicabile, esaminando le circostanze sintomatiche allegate dall’ufficio. I giudici d’appello hanno negato alla radice la rilevanza di tali sintomi, valutando la comunanza di consiglieri, la mancata esclusiva distribuzione dei prodotti, la mancata attivazione dei rimedi contrattuali e l’attività trentennale del distributore.

Su tale base la doglianza relativa alla mancata retroattività risulta infondata, poiché i giudici d’appello si sono conformati all’obbligo di accertare la sussistenza di una stabile influenza economica. Né la sentenza è censurabile per aver esigito la prova della concretezza dell’influenza, poiché la Corte sottolinea l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione di dimostrare l’effettiva stabile influenza di una società sull’altra. Le ulteriori osservazioni della difesa erariale mirano a una revisione dell’accertamento in fatto, estranea al giudizio di legittimità.

Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione apparente, è assorbito dall’esame del primo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dell’Amministrazione soccombente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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