Notifica al curatore inopponibile al fallito tornato in bonis (Cass. civ. Sez. V n. 16427 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento notificata al solo curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato in bonis. Questi, ricevuta la notificazione di un atto successivo che abbia in quella cartella il proprio presupposto, può contestarne validità e fondatezza, compresa l’eccezione di prescrizione del credito tributario maturata nei suoi confronti. La notificazione al curatore, pertanto, è inidonea a interrompere la prescrizione del credito verso il contribuente. Diversamente, l’intimazione di pagamento non tempestivamente impugnata produce la cristallizzazione del credito, precludendo la deduzione dei fatti estintivi anteriori alla sua notifica.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per un importo superiore a centomila euro, fondata su cinque cartelle esattoriali pregresse.
Il contribuente impugnava la comunicazione e le cartelle sottostanti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello era respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia. Propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la prescrizione dei crediti per essere state le cartelle notificate soltanto al curatore del proprio fallimento, con atto a lui inopponibile.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato nei termini indicati. La Corte territoriale aveva escluso la prescrizione qualificando i crediti come erariali, dunque soggetti a prescrizione decennale, e ravvisando l’interruzione del termine per due cartelle a seguito di intimazione di pagamento, mentre per le altre tre la comunicazione preventiva sarebbe intervenuta prima della maturazione del termine.
Il Collegio distingue però la posizione delle cinque cartelle. Due di esse, notificate nel 2009, sono state seguite dall’intimazione di pagamento notificata al contribuente, nel frattempo tornato in bonis, e mai impugnata. Per esse opera la cristallizzazione della pretesa: l’intimazione riferita a una cartella già notificata può essere contestata solo per vizi propri, non per vizi che rendano nulla o annullabile la cartella presupposta, e in tale inoppugnabilità rientra anche l’eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella (Cass. n. 30911 del 2019; Cass. n. 3743 del 2020; Cass. n. 10736 del 2024).
Le restanti tre cartelle, invece, risultano notificate al solo curatore fallimentare. Tale notificazione non è opponibile al contribuente: l’ente impositore che scelga discrezionalmente di notificare la cartella al solo curatore non può poi giovarsene verso il fallito tornato in bonis, il quale, ricevuto un atto successivo che nella cartella ha il presupposto, può contestare validità e fondatezza dell’atto prodromico, inidoneo a interrompere la prescrizione nei suoi confronti (Cass. n. 10760 del 2024). La Corte richiama inoltre Cass. n. 22108 del 2024, secondo cui l’iscrizione ipotecaria che segue ad atti prodromici divenuti definitivi è sindacabile, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti.
Erroneamente, dunque, la C.T.R. ha valutato l’eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle altre tre cartelle sulla sola avvenuta notificazione al curatore. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, in diversa composizione, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.