Concorso di colpa del danneggiato nell’incidente e onere di verifica della condotta (Cass. civ. Sez. III n. 9261 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno e la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sottratti al sindacato di legittimità, ove sorretti da motivazione immune da vizi logici e giuridici. In tema di responsabilità da circolazione stradale, accertata la colpa di uno dei conducenti, il giudice non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico dell’altro dall’art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se questi abbia tenuto una condotta di guida corretta. La personalizzazione del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 138, terzo comma, d.lgs. n. 209/2005, richiede allegazione e prova di conseguenze anomale o peculiari, non essendo sufficiente il pregiudizio ordinario compensato dalla liquidazione tabellare.

Il Fatto

Nel dicembre 2011 la danneggiata, alla guida della propria autovettura, veniva urtata dal veicolo di altra conducente, che usciva da una via laterale svoltando a sinistra senza rispettare il segnale di stop. La danneggiata conveniva in giudizio la conducente, la proprietaria del veicolo e la compagnia assicurativa, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale accertava un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, per superamento del limite di velocità, applicando la riduzione ex art. 1227, comma 1, cod. civ., ed escludeva la personalizzazione del danno e la lesione della capacità lavorativa specifica. La Corte d’Appello confermava la decisione, riformandola solo sul regolamento delle spese di consulenza tecnica e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del doppio grado per la sua soccombenza sostanziale. La danneggiata ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il superamento del limite di velocità non avrebbe dovuto integrare un concorso di colpa, poiché il sinistro si sarebbe verificato anche a velocità inferiore. La Corte ha dichiarato il motivo in parte inammissibile, per essere stato proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia conforme, in violazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ora art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., e in parte infondato, avendo la corte territoriale esaminato la consulenza tecnica e rilevato il superamento del limite di velocità.

La Corte ha ribadito il costante orientamento secondo cui l’accertamento del concorso colposo del danneggiato e il grado di efficienza causale di ciascuna colpa, involgendo accertamenti di fatto, sfuggono al sindacato di legittimità quando sorretti da motivazione immune da vizi. Ha inoltre richiamato il principio per cui è riservata al giudice di merito la valutazione, debitamente motivata, delle ragioni che avrebbero giustificato una condotta di guida ulteriormente prudenziale.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non comprendendosi quale violazione di norma fosse invocata, e perché sollecitava un riesame di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Ha ribadito che, in caso di scontro tra veicoli, il giudice deve verificare in concreto la correttezza della condotta di tutti i conducenti coinvolti.

Con il terzo motivo la Corte ha confermato il rigetto della personalizzazione del danno, osservando che la ricorrente si era limitata ad allegazioni generiche. Ha richiamato il principio secondo cui la misura standard del risarcimento può essere incrementata, con motivazione analitica, solo in presenza di conseguenze anomale o peculiari, tempestivamente allegate e provate. Quanto alla capacità lavorativa specifica, la c.t.u. medico-legale aveva escluso ogni incidenza e la relativa ratio decidendi non era stata impugnata.

Infine, il quarto motivo è stato dichiarato infondato: il giudice d’appello, riformando in parte la sentenza, procede d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese per entrambi i gradi, valutando la soccombenza secondo un criterio unitario e globale, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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