Patto di non concorrenza limitato ai soli macchinari prodotti e venduti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9262 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il patto di non concorrenza che vieti ogni attività di produzione e vendita identica o analoga a quella svolta dal datore di lavoro va interpretato in senso restrittivo, alla luce del criterio letterale e del rispetto della forma scritta ad substantiam imposta dall’art. 2125 cod. civ.. L’eliminazione della voce “commercio” e l’uso della congiunzione “e” tra le espressioni “produzione” e “vendita” circoscrivono il perimetro del divieto ai soli macchinari che il datore di lavoro produce e vende, con esclusione di quelli che egli si limita a commercializzare acquistandoli da terzi. L’attività commerciale, per definizione, è quella di chi acquista dal produttore per rivendere sul mercato. Non integra quindi la violazione del patto la collaborazione prestata con aziende che realizzano beni diversi o che siano a loro volta fornitrici del datore di lavoro. Il comportamento delle parti è valutabile solo in funzione meramente confermativa dell’interpretazione letterale, senza oltrepassare il testo scritto.
Il Fatto
Il lavoratore, dirigente dipendente di una società operante nel settore del packaging alimentare, aveva risolto consensualmente il rapporto e stipulato con la datrice un patto di non concorrenza della durata di diciotto mesi, per le zone del Nord America, dell’Europa e della Russia, a fronte di un corrispettivo di euro 75.000,00.
La società assumeva che l’ex dipendente avesse violato il patto, avendo costituito una nuova società per la commercializzazione degli stessi macchinari, dandone comunicazione ai clienti, partecipando a una fiera di settore e intrattenendo rapporti con altre aziende del comparto. Adiva quindi il Tribunale per ottenere l’accertamento della violazione, la restituzione del corrispettivo e il pagamento della penale pattuita di euro 20.000,00. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava, ritenendo che le società indicate come concorrenti realizzassero macchinari diversi e fossero a loro volta clienti della datrice. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava l’omessa pronuncia e la motivazione apparente su un fatto decisivo, ossia l’avvio di attività concorrenziale tramite una nuova società e la diffusione della notizia ai clienti. La Corte rigetta: i giudici d’appello hanno espressamente esaminato la circostanza e hanno ritenuto che dai documenti non emergesse lo svolgimento di attività rientranti nel perimetro del patto. Anzi, la diffusione della comunicazione a tutti i soggetti che ancora avevano contatti con la datrice dimostra la convinzione dell’ex dipendente di operare nel rispetto delle pattuizioni. Non sussiste dunque né omessa pronuncia né motivazione apparente.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione dei criteri di ermeneutica negoziale, sostenendo che, trattandosi di patto per cui l’art. 2125 cod. civ. impone la forma scritta a pena di nullità, non si potesse interpretare il testo alla luce del comportamento delle parti. La Corte rigetta sul punto principale: la limitazione dell’oggetto del patto ai soli macchinari prodotti e venduti si giustifica in base al criterio letterale. L’eliminazione della voce “commercio” e la congiunzione “e” tra “produzione” e “vendita” limitano il divieto alla vendita di macchinari prodotti dalla datrice, escludendo la rivendita di beni acquistati da terzi.
La Corte ribadisce che l’attività commerciale è, per definizione, quella di chi acquista dal produttore per rivendere sul mercato. L’interpretazione seguita è conforme al significato logico-giuridico dei termini e rispetta l’onere della forma ad substantiam imposto dall’art. 2125 cod. civ. L’annotazione apposta dall’ex dipendente a margine della corrispondenza è un comportamento meramente confermativo di questa lettura, strettamente aderente alla lettera del patto. Per il resto il motivo è inammissibile, perché la ricorrente contrappone una propria interpretazione a quella plausibile e conforme ai criteri legali dei giudici di merito.
Con il terzo motivo la ricorrente deduceva l’omessa pronuncia su una circostanza decisiva relativa alle caratteristiche del processo produttivo. La Corte rileva che i giudici d’appello hanno considerato la circostanza irrilevante, con implicito rigetto del motivo di gravame: l’infondatezza del primo motivo, cui il terzo è strettamente connesso, comporta inevitabilmente l’infondatezza anche di quest’ultimo. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.