Limite di competenza per valore esteso al risarcimento diretto (Arbitro Assicurativo n. 814 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite di competenza per valore di euro 2.500, previsto dall’art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215 del 2024, si applica alle domande di pagamento proposte dal terzo danneggiato per il risarcimento del danno da responsabilità civile automobilistica, sia quando siano rivolte all’impresa di assicurazione del responsabile ai sensi dell’art. 144 CAP, sia quando siano rivolte all’impresa del danneggiato nell’ambito del risarcimento diretto disciplinato dall’art. 149 CAP. La diversa identità dell’impresa destinataria non muta né la qualità del ricorrente né il titolo della pretesa, che resta il diritto al risarcimento del danno da responsabilità civile.

Il Fatto

Il ricorrente contestava la liquidazione di un sinistro relativo al proprio veicolo, ritenendo non congrua l’offerta formulata dall’impresa e deducendo l’inadeguata determinazione del valore commerciale ante sinistro, la parziale liquidazione delle spese di custodia e l’omesso ristoro del danno da fermo tecnico. L’impresa eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per superamento del limite di competenza per valore di euro 2.500, oltre che per mancata allegazione del contratto di assicurazione.

Il ricorrente sosteneva invece l’applicabilità del limite generale di euro 25.000 previsto per il ramo danni, e depositava nelle repliche copia della polizza. Nel merito, la controversia riguardava la quantificazione del valore commerciale del veicolo, la rifusione delle spese di custodia, il danno da fermo tecnico e le spese di perizia di parte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affrontato l’eccezione di inammissibilità per superamento del limite di competenza per valore. Ha osservato che il limite di euro 2.500 si applica certamente alla controversia promossa dal danneggiato contro l’impresa di assicurazione del responsabile mediante azione diretta, poiché l’art. 148 CAP non attribuisce una diversa o autonoma azione, ma disciplina esclusivamente la fase stragiudiziale della richiesta risarcitoria.

Il Collegio ha quindi ritenuto il medesimo limite applicabile anche alla domanda proposta dal danneggiato contro la propria impresa nell’ambito del risarcimento diretto. Pur riconoscendo che il dato letterale del Decreto menziona l’impresa del responsabile, ha valorizzato la struttura sostanziale dell’istituto: l’art. 149, comma 3, CAP qualifica l’impresa del danneggiato come obbligata a provvedere alla liquidazione “per conto” dell’impresa del responsabile.

La diversa identità dell’impresa destinataria della domanda non modifica né la qualità del ricorrente, che agisce quale terzo danneggiato, né il titolo della pretesa. Una interpretazione diversa determinerebbe un’ingiustificata diversificazione del limite di valore per pretese aventi identico titolo: euro 2.500 contro l’assicuratore del responsabile e euro 25.000 contro l’impresa del danneggiato.

Tale conclusione ha comportato la fondatezza dell’eccezione preliminare, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e assorbimento di tutte le ulteriori questioni relative al merito della liquidazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *