Responsabilità dell’assicuratore per i danni cagionati dal soccorritore stradale convenzionato (Arbitro Assicurativo n. 866 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce eccezione di rito infondata la dedotta inammissibilità del ricorso per asserita necessità di indagini tecniche, potendo il Collegio, in applicazione del principio iudex peritus peritorum, valutare la documentazione acquisita purché congrua e intelligibile. È altrettanto infondata l’eccezione per cui la pretesa non sarebbe contrattualmente prevista: il ricorrente, parte del contratto comprendente la garanzia di assistenza stradale, è legittimato ad agire per l’inesatto adempimento della prestazione. L’impresa che eroga l’assistenza stradale avvalendosi di un partner commerciale e di società convenzionate risponde, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., dei fatti colposi del soggetto che ha materialmente eseguito il soccorso, quale ausiliario necessario nell’adempimento. La prova del nesso causale tra le operazioni di carico e il danno può essere raggiunta secondo il criterio del “più probabile che non”, valorizzando la prossimità temporale, la natura e la localizzazione dei danni, la documentazione fotografica e la relazione tecnica di parte.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver attivato la garanzia di assistenza stradale prevista dalla propria polizza R.C. Auto, richiedeva l’intervento di un carroattrezzi a seguito della foratura di uno pneumatico. Il veicolo veniva trainato su pedana da una società incaricata dalla resistente e, al momento della successiva rimessa in strada, venivano riscontrati gravi danni al tirante dello sterzo e al tubo di scarico, che il ricorrente riconduceva a un errato traino. L’impresa di assicurazione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e contestava nel merito ogni propria responsabilità, negando la riconducibilità dei danni alle operazioni di soccorso. L’intermediario convenuto, dal canto suo, negava di avere ricevuto un reclamo, rappresentando di aver correttamente gestito le richieste.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in primo luogo l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’intermediario, non risultando la previa presentazione di un reclamo avente ad oggetto una condotta o un servizio imputabile all’agenzia, come richiesto dall’art. 8, comma 1, del d.m. n. 215/2024. La comunicazione inviatagli conteneva infatti esclusivamente richieste relative alla riparazione del veicolo, riferibili alla gestione del sinistro da parte dell’impresa.

Quanto alle eccezioni della compagnia, il Collegio le ritiene infondate. L’eccezione basata sull’art. 11, comma 8, del Decreto non regge: il carattere tecnico delle questioni non determina automaticamente l’inammissibilità, potendo il Collegio valutare la documentazione acquisita secondo il proprio prudente apprezzamento. Analogamente, l’eccezione ex art. 9, lett. d), del Decreto è respinta: il ricorrente, quale parte del contratto che comprende l’assistenza stradale, deduce l’inesatto adempimento e la verifica della responsabilità attiene al merito, non alla legittimazione.

Nel merito, il Collegio applica il principio per cui il debitore che nell’adempimento si vale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti colposi di costoro, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., con riscontro sul piano extracontrattuale nell’art. 2049 cod. civ. Il soccorritore ha operato quale ausiliario di una prestazione dovuta dall’impresa, sicché l’impresa non può ritenersi estranea all’esecuzione per il solo fatto che le operazioni materiali fossero affidate a un soggetto terzo convenzionato.

Sulla prova del nesso causale, la dicitura prestampata “nessun danno da carico e scarico” sul rapporto di intervento non ha efficacia confessoria verso il ricorrente, essendo proveniente da un terzo, e la sua valenza è attenuata dal carattere prestampato e dall’assenza di verifiche tecniche specifiche. La relazione tecnica di parte, pur priva di autonomo valore probatorio, può essere liberamente apprezzata in concorso con gli altri elementi. Valutati congiuntamente prossimità temporale, natura e localizzazione dei danni, documentazione fotografica e conclusioni del tecnico, il Collegio ritiene raggiunta la prova della riconducibilità dei danni alle operazioni di soccorso secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. Quanto al quantum, accoglie la stima di euro 6.188,94, oltre IVA, risultando analiticamente riferita alle lavorazioni e non specificamente contestata, detraendo quanto eventualmente già corrisposto dall’assicuratore del soccorritore per i medesimi fatti, al fine di evitare una duplicazione del ristoro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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