Sinistro senza testimoni né verbale: pari responsabilità ex art. 2054 c.c. e danno liquidato in via equitativa (Arbitro Assicurativo 392/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 392 del 28 maggio 2026 (riunione del 21 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Francesco Alessandro Magni.

Il principio

Una comunicazione intitolata “diffida e messa in mora” che contesti nel merito il concorso di colpa e chieda il riconoscimento dell’intero danno è un valido reclamo, non una mera richiesta di accesso agli atti: le norme non vanno intese in senso eccessivamente formale. La competenza per valore va determinata sul contenuto sostanziale della pretesa — qui la differenza tra danno e offerta —, non sulla formula adottata. Nel merito, in assenza di testimoni e di verbale, opera la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ., superabile solo se la colpa concreta di un conducente abbia reso impossibile ogni manovra salvifica dell’altro. Il danno può liquidarsi in via equitativa (art. 11, comma 4, del d.m. n. 215/2024); il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e va provato.

Il fatto

A seguito di un incidente dell’8 luglio 2025, l’impresa — gestione ex art. 149 CAP — liquidava 700 euro (poi confermando un’offerta di 900 euro), riconoscendo al ricorrente una responsabilità concorsuale paritaria a fronte di un danno peritato di 1.200 euro (valore del veicolo) e di un costo di riparazione superiore. Il ricorrente contestava sia la responsabilità (a suo dire esclusiva della controparte) sia la quantificazione, con “diffida e messa in mora” del 20 settembre 2025 e istanza di accesso agli atti; esperiva senza esito la conciliazione ANIA e il reclamo IVASS. Il veicolo, non riparato, restava — secondo il ricorrente — inidoneo alla circolazione, con conseguente richiesta di risarcimento del “fermo tecnico”.

Il ricorrente chiedeva l’accertamento della responsabilità esclusiva della controparte, il pagamento di 2.797,74 euro (preventivo di riparazione) e del danno da fermo tecnico. L’impresa eccepiva che la comunicazione del 20 settembre fosse una mera richiesta di accesso agli atti, ribadiva la definizione concorsuale ex convenzione CARD (in assenza di testimoni e verbale) e l’antieconomicità della riparazione rispetto al valore del veicolo.

La motivazione

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare: la comunicazione del 20 settembre 2025 (“Contestazione concorso di colpa … Diffida e messa in mora”) contiene il riepilogo dei fatti, la contestazione del concorso di colpa e la diffida al riconoscimento dell’intero danno, e integra quindi un valido reclamo ai sensi dell’art. 1 del Decreto e del Regolamento ISVAP n. 24/2008 — norme da non intendere in senso eccessivamente formale. Sulla competenza per valore, la domanda va interpretata secondo il contenuto sostanziale (Cass. Trib. 9909/2025): il ricorrente agisce per la differenza tra danno subito e offerta dell’impresa, importo inferiore a 2.500 euro, entro la competenza dell’Arbitro.

Nel merito, in assenza di testimoni e di verbale, la dinamica si ricostruisce su dichiarazioni dei conducenti, foto e perizia. Dalla documentazione (comprese le foto prodotte dal ricorrente) risulta che il suo veicolo, in prossimità di un incrocio con corsia di sinistra riservata alla svolta, non si trovava in tale corsia ma a cavallo delle due: la sua condotta non è esente da censure. Non potendosi accertare se i veicoli fossero affiancati o se vi fosse un sorpasso, si applica la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ., superabile solo quando la colpa di uno abbia reso impossibile ogni manovra salvifica dell’altro (Cass. 29927/2024; Cass. 8311/2023): responsabilità al 50%. Quanto al danno, l’impresa non ha provato il valore commerciale del veicolo e l’antieconomicità delle riparazioni; il Collegio, muovendo dal costo di riparazione peritale (2.555,40 euro) e usando il potere equitativo (art. 11, comma 4, del Decreto), riconosce un indennizzo equo di 1.100 euro: dedotta l’offerta di 900 euro, residua un credito di 200 euro. Il danno da fermo tecnico è respinto perché indeterminato (art. 9, comma 1, lett. h, del Decreto) e non provato, non essendo in re ipsa (Cass. 32946/2024). Ricorso parzialmente accolto: 200 euro oltre interessi legali dal reclamo, più 200 euro a IVASS e 20 euro di rimborso.

Implicazioni pratiche

La decisione è densa di indicazioni operative per il contenzioso R.C. Auto sui sinistri concorsuali. Sul reclamo, conferma l’approccio sostanzialista: una “diffida e messa in mora” che contesti il concorso di colpa e chieda l’intero danno vale come reclamo, a prescindere dal nomen e dall’accompagnarsi a un’istanza di accesso agli atti. Sulla competenza, ricorda che l’Arbitro guarda al petitum sostanziale: la lite sul quantum residuo (differenza tra danno e offerta) resta nei limiti di valore anche quando il preventivo complessivo li supererebbe.

Sul merito, due punti pratici. In mancanza di testimoni e verbale, la presunzione di pari colpa dell’art. 2054, comma 2, cod. civ. è difficile da vincere: serve dimostrare che la manovra dell’altro conducente ha reso impossibile ogni reazione salvifica — foto ricostruttive e perizie sulla mera compatibilità dei danni non bastano. E il danno da fermo tecnico non è automatico: va quantificato e provato (spesa per un veicolo sostitutivo o perdita di proventi), pena il rigetto. Da segnalare, infine, la leva equitativa dell’art. 11, comma 4, del Decreto, che consente all’Arbitro di liquidare il danno quando l’impresa non prova l’antieconomicità della riparazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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