Distrazione patrimoniale e nullità del contratto per violazione di norme penali (Cass. civ. Sez. I n. 9332 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti attraverso i quali la società poi assoggettata a procedura concorsuale determina il trasferimento dei propri beni a terzi, distraendoli dalla soddisfazione dei creditori, sono compiuti in violazione delle norme incriminatrici degli artt. 216, comma 1, e 223, comma 1, l. fall. e sono pertanto nulli, a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà a norme imperative, a prescindere dalla validità formale degli atti presupposti, comprese le delibere assembleari. L’area delle norme inderogabili la cui violazione determina la nullità comprende anche quelle che vietano la stipulazione stessa del contratto, come le norme penali. Il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in sé, non è nullo per frode alla legge, ma lo diventa quando la sua stipulazione realizza il risultato vietato dalla legge penale. Il giudice di legittimità non riesamina il fatto: l’apprezzamento del giudice di merito sulla mancanza di collegamento funzionale tra il contratto e l’operazione distrattiva è censurabile solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.

Il Fatto

La società concedente ha chiesto l’ammissione al passivo della società conduttrice, in amministrazione straordinaria, per canoni di locazione non versati relativi a un immobile. I commissari straordinari avevano proposto l’esclusione, sostenendo che la concedente era cessionaria di immobili già del gruppo e che la procedura aveva promosso azione di annullamento delle cessioni.

Il giudice delegato aveva escluso il credito. Il tribunale, in accoglimento dell’opposizione, ha ammesso la concedente al passivo in prededuzione. La procedura ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, tra cui la nullità del contratto di locazione per violazione delle norme a tutela del capitale sociale e dell’art. 9 l. n. 192/1998.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso ma corregge la motivazione del decreto. Il tribunale aveva ritenuto che gli illeciti contestati potessero dar luogo solo alla nullità delle singole delibere assembleari, con termini di decadenza ormai decorsi, e che la finalità distrattiva comportasse la sola revocabilità degli atti.

Tale percorso è giuridicamente errato. In linea di principio, l’atto lesivo dei creditori non è illecito e non è nullo per frode alla legge, apprestato l’ordinamento rimedi speciali di inefficacia. Tuttavia, se il contratto è stipulato in violazione di una norma imperativa, come quella penale, è sanzionato con la nullità ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Ciò accade quando la stipulazione realizza il risultato vietato dalla legge penale, come nel reato-contratto.

Gli atti che determinano la stabile fuoriuscita di un bene dal patrimonio sociale, impedendone l’apprensione da parte degli organi della procedura, violano le norme incriminatrici della bancarotta per distrazione, applicabili anche all’amministrazione straordinaria. Essi sono nulli a prescindere dalla validità formale delle delibere che li hanno consentiti. La Corte richiama la giurisprudenza sulle Sezioni Unite n. 26724 del 2007, secondo cui l’esecuzione di un contratto vietato si pone in contrasto con la norma imperativa.

La decisione è però corretta nel dispositivo. Il tribunale ha escluso la nullità dei contratti di locazione rilevando che la lesione del patrimonio si era realizzata con le delibere e che le locazioni non avevano concorso alla distrazione, derivata interamente dalle operazioni societarie. Si tratta di un apprezzamento in fatto, sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. La ricorrente non ha censurato efficacemente né la mera apparenza, né la perplessità della motivazione.

Quanto all’abuso di dipendenza economica, la Corte ricorda che l’art. 9 l. n. 192/1998 presuppone una disparità di potere contrattuale con mancanza di alternative di mercato e un abuso contrario a buona fede. Il decreto si è attenuto a tali principi, difettando la prova dello stato di dipendenza. Infine, nell’amministrazione straordinaria i contratti in corso continuano ope legis, senza necessità di subentro, e i crediti maturati dopo l’apertura vanno ammessi in prededuzione ex art. 52 d.lgs. n. 270/1999.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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