Classamento catastale A/8 e diversa valutazione tecnica degli stessi dati DOCFA (Cass. civ. Sez. V n. 9381 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale di immobili, allorché l’attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Solo in caso di divergente valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. La qualificazione di un’immobile come abitazione «di lusso» ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 risponde a finalità agevolative e non coincide con i requisiti della categoria catastale A/8. L’esistenza di un giardino ad uso comune, iscritto come bene comune non censito, non preclude di per sé l’inserimento del bene in categoria A/8.
Il Fatto
Le contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato i ricorsi riuniti delle contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale, proposta con denuncia DOCFA, di alcune unità immobiliari, riqualificandole dalla categoria A/7 alla categoria A/8, classe 2.
La controversia giunge in Cassazione perché le ricorrenti contestano sia la motivazione dell’atto impositivo sia quella della sentenza di appello, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e omesso esame di elementi di prova.
La Motivazione della Corte
I motivi secondo e quarto, esaminati congiuntamente e in via preliminare, denunciano la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. integra un error in procedendo solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile. Sul punto soccorrono anche le Sezioni Unite n. 22232 e n. 16599 del 2016 e la Cass. n. 13248 del 2020, che ancorano il vizio alla soglia del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost.
Nel caso concreto la sentenza impugnata esplicita in modo sufficiente la ratio decidendi, richiamando la decisione di primo grado ed evidenziando che dall’atto notarile di divisione emergevano immobili siti in zona di pregio, con ampio terreno pertinenziale ed elevata superficie abitabile. La motivazione degli avvisi, basata su consistenza e dati catastali, non è carente perché fondata sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella DOCFA.
Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.M. 701/1994, sostenendo che spettasse all’Ufficio indicare e motivare le ragioni della categoria diversa da quella proposta. La Corte ricostruisce la giurisprudenza consolidata: nella procedura DOCFA l’obbligo motivazionale è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando i fatti indicati dal contribuente non siano disattesi e la difformità derivi da diversa valutazione tecnica (cfr. Cass. nn. 25144 del 2024, 25682 del 2023, 4955 del 2021, 12777 e 31809 del 2018, 12497 del 2016). Nel caso di specie i dati forniti non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati, il che esime l’amministrazione da una motivazione più particolareggiata (Cass. n. 3104 del 2021).
Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano l’omesso esame di elementi di prova, assumendo che gli immobili non possiedano le caratteristiche di lusso della tabella del D.M. 1072/1969. La Corte chiarisce che la legge non definisce le categorie catastali e che la qualificazione di un’abitazione in termini «di lusso» persegue finalità agevolative, non coincidenti con la categoria A/1 o A/8 (cfr. Cass. n. 2250 del 2021; Cass. n. 33927 del 2019; Cass. n. 10283 del 2019). La nota del Ministero delle Finanze n. c-1/1022 del 4.5.1994 individua nella presenza di parco o giardino, nelle caratteristiche costruttive e di rifiniture superiori all’ordinario e nella collocazione in zona di pregio i tratti distintivi della villa (cfr. Cass. n. 2704/2014; Cass. n. 24797/2021).
Quanto al giardino ad uso comune, la Corte osserva che né la circolare n. 5/1992 né la nota ministeriale richiedono l’asservimento esclusivo del cortile o giardino all’immobile da censire (cfr. Cass. n. 9358 del 2024; Cass. n. 23391 del 2021). L’iscrizione come bene comune non censito non preclude, nel concorso delle altre caratteristiche tipologiche, l’inserimento del bene in categoria A/8. Le censure mirano, in realtà, a una rivalutazione del quadro fattuale, preclusa in sede di legittimità, a maggior ragione per doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.