Il presupposto TOSAP sussiste per l’occupazione di suolo pubblico con cassonetti, anche in assenza di concessione (Cass. civ. Sez. 5 n. 8108 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, sussiste ogni qualvolta un soggetto diverso dall’ente pubblico titolare utilizzi il bene demaniale, a prescindere dalla circostanza che tale utilizzazione avvenga in regime di concessione, di appalto o sulla scorta di un altro rapporto giuridico. È irrilevante, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione, la strumentalità dell’occupazione alla realizzazione di un pubblico interesse. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. quando la pronuncia d’appello confermi quella di primo grado per le medesime ragioni di fatto (c.d. doppia conforme), salvo che il ricorrente dimostri che le due decisioni siano fondate su un differente iter logico-argomentativo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento TOSAP per l’anno 2015, emesso dal Comune per il tramite della concessionaria, con cui era stato richiesto il pagamento di circa 75.000 euro per l’occupazione di suolo pubblico con cassonetti e campane per la raccolta differenziata dei rifiuti. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso, riducendo la superficie imponibile e dichiarando non dovute le sanzioni. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello della contribuente, confermando la decisione di prime cure.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il ricorso principale. Con riferimento ai motivi formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la pronuncia d’appello ha confermato la decisione di primo grado per le medesime ragioni di fatto, integrando la fattispecie della c.d. doppia conforme. La ricorrente non ha assolto l’onere di dimostrare che le due decisioni fossero fondate su un differente iter logico argomentativo, né può rilevare l’aggiunta di argomenti da parte del giudice di appello per rafforzare la statuizione già assunta, come chiarito da Cass. n. 7724 del 2022 e successive conformi.
Quanto al motivo incentrato sulla violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, la censura è inammissibile laddove mira ad una surrettizia rivalutazione del merito, e infondata nella parte in cui contesta la sussistenza del presupposto impositivo. La Corte ribadisce, richiamando Cass. n. 800 del 2025 e Cass. n. 2164 del 2024, che è sufficiente, ai fini della tassabilità, l’utilizzazione del bene pubblico da parte di un soggetto diverso dall’ente titolare, a prescindere dal titolo giuridico e dalla strumentalità dell’occupazione alla realizzazione di un pubblico interesse.
Il ricorso incidentale, pur non dichiarato estinto per difetto di procura speciale alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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