Prova presuntiva e fattura non accettata: onere del creditore (Cass. civ. Sez. II n. 9514 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il requisito della precisione attiene al fatto noto, quello della gravità al grado di probabilità del fatto ignoto, quello della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti. Il procedimento logico si articola nella previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati: non è ammessa un’analisi atomistica. Ne consegue che la denuncia in cassazione della violazione dell’art. 2729 c.c. è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, non quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione dei fatti. La fattura commerciale non accettata dal destinatario, che l’abbia contestata e ne abbia chiesto lo storno, non costituisce piena prova del contratto né della consegna della merce.

Il Fatto

Una società fornitrice conviene in giudizio davanti al Tribunale un’altra società, chiedendo il pagamento del corrispettivo di merce asseritamente fornita su commesse ricevute direttamente o per il tramite di un terzo. La convenuta contesta ogni ruolo nella vicenda, sostenendo che il proprio nominativo era stato utilizzato senza titolo e chiedendo lo storno delle fatture emesse a proprio carico.

Il Tribunale accoglie la domanda e condanna la convenuta al pagamento, ritenendola effettiva cliente o comunque soggetto che aveva fatto credere di esserlo. La Corte d’appello riforma la pronuncia e rigetta la domanda, escludendo la riconducibilità delle forniture alla società appellante. La fornitrice propone quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di improcedibilità del ricorso: la notifica telematica della sentenza impugnata contiene la PEC di invio, la sentenza, l’attestazione di controparte e la relata, con attestazione di conformità resa ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994. In ogni caso il ricorso sarebbe stato procedibile, essendo stato notificato entro il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della pronuncia.

Il primo motivo denuncia la nullità del procedimento per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. per difetto di specificità dei motivi. Il motivo è infondato: il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione, pur adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità. Né è ulteriormente sindacabile, in appello o in cassazione, la decisione sull’ammissibilità dell’impugnazione, una volta che il giudice abbia proceduto alla trattazione nel merito.

Il secondo e il terzo motivo prospettano la violazione del principio devolutivo e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte osserva che, una volta contestata la riconducibilità dell’ordine alla società appellante, rientrava nei poteri del giudice del gravame analizzare ogni elemento probatorio acquisito, compreso l’aspetto dell’effettiva consegna della merce, senza che ciò integrasse alcun vizio di ultra-petizione. In questa sede non è ammessa una rinnovazione dell’indagine in fatto.

Il quarto motivo censura, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del ragionamento presuntivo condotto sugli artt. 2727 e 2729 c.c.. La Corte rileva che il giudice d’appello ha valutato gli indizi sia singolarmente sia nel loro complesso — dal mancato riscontro delle comunicazioni alla mancanza di sottoscrizione dei documenti di consegna, dalle contestazioni tempestive del destinatario alla dichiarazione del terzo ordinante, fino alla negazione dei destinatari finali — giungendo solo all’esito di tale disamina alla conclusione di non ascrivibilità delle forniture. Il motivo si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile.

Il quinto motivo lamenta la mancata valorizzazione della registrazione delle fatture, quale atto confessorio ex art. 2720 c.c.. La Corte ribadisce che la fattura commerciale può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti solo quando risulti accettata dal destinatario e annotata nelle scritture contabili; nella specie le fatture erano state contestate e ne era stato richiesto lo storno. Il sesto motivo, infine, deduce l’omessa pronuncia su una domanda risarcitoria: la Corte esclude che la mera deduzione del fatto dannoso nel corpo degli atti introduttivi equivalga alla proposizione di una domanda, e rileva che il presupposto della pretesa era stato comunque negato dal rigetto della domanda principale. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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