Giudicato esterno e onere di autosufficienza: inammissibile il motivo senza integrale riproduzione della sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 5057 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente per cassazione che deduca l’esistenza di un giudicato esterno ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a meri stralci della motivazione. Il motivo che si limiti a indicare genericamente e assertivamente la sentenza evocata, senza individuare — direttamente o indirettamente, con specificazione della parte dell’atto cui corrisponde l’indiretta riproduzione — le affermazioni che dovrebbero integrare il preteso giudicato, è inammissibile, oltre che per la predetta violazione, anche per il suo carattere meramente assertorio e oscuro.
Il Fatto
La società venditrice di un’auto d’epoca aveva convenuto in giudizio sia il proprietario sia il suo procuratore, che aveva condotto la trattativa di vendita, chiedendo la risoluzione contrattuale e la condanna in solido alla restituzione dell’acconto e al risarcimento dei danni. All’esito del giudizio di merito, solo il proprietario era stato condannato alla restituzione dell’anticipo, che non gli era mai stato riversato dal procuratore, oltre al risarcimento del danno e alle spese.
La sentenza, confermata in appello, aveva tuttavia dato atto in motivazione della sussistenza di elementi di responsabilità del procuratore. Sulla base di tali emergenze, il soccombente aveva quindi convenuto in giudizio il procuratore per ottenere la manleva, ottenendo l’accoglimento della domanda in primo grado. La Corte d’Appello di Venezia, adita dal procuratore, aveva invece integralmente riformato la decisione, rigettando le domande di pagamento. Avverso tale sentenza, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la precedente pronuncia d’appello avesse escluso la responsabilità del procuratore. Secondo la prospettazione del ricorrente, quel giudicato avrebbe invece chiaramente delineato profili di responsabilità esclusiva del mandatario per inadempimento al contratto preliminare di vendita.
La Corte ha rilevato che il motivo è inammissibile per manifesta violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., rilevando come il ricorrente non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata — che attribuisce al medesimo ricorrente l’esclusiva responsabilità per inadempimento — e svolga la censura in maniera generica e assertiva, astenendosi dall’individuare e riprodurre le affermazioni della sentenza evocata che dovrebbero integrare il preteso giudicato.
La Corte ha precisato che ciò che viene riprodotto della sentenza è del tutto inidoneo allo scopo, limitandosi a riferire le dichiarazioni rese dall’altra parte e la valutazione di alcune prove documentali, senza evidenziare alcuna statuizione idonea a formare il giudicato. La totale mancanza di rinvii a passi della sentenza impedisce alla Corte di verificare cosa potrebbe supportare l’assunto della parte ricorrente.
La Corte ha inoltre ribadito che la rilevabilità del giudicato esterno va coordinata con l’onere di autosufficienza e specificità dei motivi di ricorso, richiamando il principio per cui la parte che deduca l’esistenza del giudicato deve riprodurre il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr. Cass. n. 13988/2018; Cass. n. 15737/2017).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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