Omesso esame delle mansioni nella qualificazione del rapporto di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9619 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio a un precedente conforme dello stesso ufficio, anche di merito, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poiché il precedente richiamato costituisce parte integrante della decisione e la parte che intenda impugnarla ha l’onere di confrontarsi con le sue argomentazioni, previo esame della sovrapponibilità del caso. Integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza che fondi la decisione su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o che ometta di considerare un fatto sostanziale emergente dagli atti, senza che rilevi il rimedio della revocazione.

Il Fatto

La ricorrente, avviata al lavoro come LSU con qualifica di operaia generica di terzo livello, ha adito il Tribunale esponendo di avere svolto, dal gennaio 1997, attività subordinata alle dipendenze dell’ente provinciale, con mansioni in realtà impiegatizie di livello superiore. Ha chiesto l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato di fatto e la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive e contributive.

Il Tribunale ha accolto il ricorso. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, sul presupposto che la lavoratrice avesse svolto mansioni di operaia addetta alla manutenzione stradale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; l’ente si è difeso con controricorso. La questione centrale riguarda la tecnica di redazione della sentenza d’appello e l’omessa valutazione delle mansioni effettivamente svolte.

La Motivazione della Corte

Con il primo e il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità e l’inesistenza della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso la causa mediante copia/incolla della motivazione di altro precedente, relativo a un diverso lavoratore addetto alla manutenzione stradale. La Corte ha dichiarato le censure inammissibili.

Il Collegio ha affermato che il rinvio ai precedenti conformi ex art. 118 disp. att. c.p.c. non è limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende a quelli di merito, in funzione di riduzione dei tempi del processo. Il precedente richiamato entra a far parte integrante della motivazione: chi intende impugnarla deve analizzarne anche le argomentazioni, previo esame della sovrapponibilità del caso (Cass., Sez. 3, n. 29017 del 2021). Nella specie la ricorrente si è limitata a denunciare presunti errori materiali, senza confrontarsi con le ragioni giuridiche del precedente: la motivazione può dirsi semmai insufficiente, non inesistente o scollegata dai fatti.

Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte d’appello ha omesso di valutare la circostanza, allegata e sostanzialmente ammessa dalla stessa amministrazione, che la ricorrente svolgeva attività impiegatizia, avendo erroneamente ritenuto che avesse esercitato mansioni di operaia addetta al manto stradale. Si tratta di un omesso esame di un fatto sostanziale oggetto di causa, censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., e non con la revocazione.

Richiamando Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024, la Corte ha distinto il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimediabile con la revocazione, dal diverso vizio dell’omessa percezione del fatto, contestabile ex art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c. a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Il principio è stato esteso al caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, trattandosi di errore commissivo omissivo negli effetti.

Il ricorso è stato quindi accolto quanto al terzo motivo, assorbite le restanti censure, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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