L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire all’onere della prova del licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7622 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, la prova dei fatti costitutivi dell’illecito grava sul datore di lavoro, il quale non può invocare l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per supplire alla propria inerzia, atteso che tale strumento ha natura residuale ed è utilizzabile solo quando la prova non possa essere fornita con altri mezzi e l’iniziativa non abbia finalità esplorativa. L’esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. è parimenti discrezionale e non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio. Il giudizio civile è autonomo e separato rispetto a quello penale, sicché gli atti del procedimento penale non sono vincolanti e la loro acquisizione è subordinata all’istanza di parte, non potendo il giudice sopperire all’inerzia dell’onerato.
Il Fatto
La società aveva intimato al lavoratore un licenziamento disciplinare, apprendendo dell’instaurazione di un procedimento penale a suo carico, nell’ambito del quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per l’ipotesi di associazione a delinquere finalizzata a delitti contro il patrimonio e per il furto di un condizionatore e di ingenti quantitativi di rame presso i depositi aziendali.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento, ritenendo non provati gli addebiti e considerando insufficiente il deposito della sola ordinanza applicativa della misura cautelare. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata acquisizione, anche d’ufficio, degli atti del procedimento penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione degli artt. 210, 421 e 437 c.p.c., nonché dell’art. 2697 cod. civ., per non avere la Corte territoriale disposto l’acquisizione degli atti del procedimento penale. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ribadito il consolidato principio della autonomia e separazione dei giudizi civile e penale, evidenziando come il giudice civile debba procedere ad un autonomo accertamento dei fatti, senza essere influenzato dall’esito del processo penale.
Quanto all’ordine di esibizione, la Corte ha ricordato che tale strumento ha natura residuale, utilizzabile solo quando la prova non possa essere altrimenti fornita e l’iniziativa non abbia finalità esplorativa. L’esercizio del potere officioso da parte del giudice, inoltre, non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’onerato, restando subordinato a rigorose condizioni di ammissibilità e ad una motivazione che dia conto della necessità dell’acquisizione.
Nella fattispecie, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che la società, costituita parte civile nel giudizio penale, avrebbe potuto produrre gli atti richiesti quantomeno in appello, avendo ampia facoltà di visionarli ed estrarne copia. Inoltre, le prove raccolte nel giudizio civile avevano smentito le indicazioni contenute nell’ordinanza cautelare, con la conseguenza che parte datoriale non aveva assolto all’onere su di essa gravante di dimostrare i fatti costitutivi dell’illecito.
La Corte ha infine precisato che il ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, ma solo la facoltà di controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione. Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.