Autosufficienza del ricorso e inammissibilità per difetto di requisiti (Cass. civ. Sez. III n. 9642 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta i requisiti di contenuto prescritti dall’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ. Il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto degli atti processuali o dei documenti su cui fonda le censure e indica specificamente la loro collocazione negli atti del giudizio di merito, in ottemperanza all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La riproduzione di stralci parziali delle proprie difese, senza il testo integrale e senza puntuale indicazione degli atti, rende l’esposizione frammentaria e lacunosa, impedendo al giudice di legittimità il controllo ex actis sulla decisività dei punti controversi. La declaratoria di inammissibilità non può essere superata da indagini integrative officiose.

Il Fatto

Una società di servizi proponeva ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. nei confronti di un’altra società, chiedendo la restituzione di somme versate a titolo di rivalsa dell’addizionale sulle accise per l’energia elettrica, quantificate in € 31.935,60. Il Trib. Milano, con sentenza del 15 giugno 2021, accoglieva integralmente la domanda, qualificando il pagamento come indebito ex art. 2033 cod. civ.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 252 del 25 gennaio 2023, rigettava l’appello della società convenuta. Il giudice di merito rilevava che quest’ultima non aveva contestato di aver ricevuto i pagamenti indebiti e aveva formulato difese incompatibili con tale negazione, rendendo il fatto pacifico ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. La società soccombente proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dei principi in tema di rilevabilità d’ufficio del difetto di legittimazione passiva. Sosteneva che l’art. 81 cod. proc. civ. impone al giudice di verificare, anche d’ufficio, la corrispondenza tra le parti in causa e i titolari del rapporto controverso, salvo il caso di giudicato interno. Assumeva che su tale questione non potesse formarsi un giudicato implicito, non essendo stata oggetto di specifico contraddittorio, richiamando a sostegno Cass., 13 settembre 2013, n. 20978 e Cass., 11 settembre 2011, n. 23568.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto la violazione dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ. Il Collegio ha richiamato la sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, che individua il fine legittimo del principio di autosufficienza nella semplificazione dell’attività del giudice di legittimità, nella certezza del diritto e nella corretta amministrazione della giustizia, precisando che tale principio non va interpretato in modo troppo formale, così da non limitare il diritto di accesso al giudice.

Su questa base, la Corte ha ribadito che l’autosufficienza è soddisfatta solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui fonda le censure e indica specificamente la loro presenza negli atti di merito, come affermato da Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950. Il requisito può essere assolto anche fornendo, in ottemperanza all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., i riferimenti idonei a identificare la fase del processo di merito in cui documenti e atti sono stati prodotti o formati, secondo Cass. 19/04/2022, n. 12481.

Qualunque sia il tipo di errore denunciato, in procedendo o in iudicando, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i motivi di impugnazione, esplicitarne il contenuto e individuare con puntualità atti, documenti e fatti rilevanti. Il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi che consentano al giudice di legittimità il diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza della motivazione impugnata, come chiarito da un consolidato orientamento richiamato dalla Corte.

Nel caso concreto tali requisiti difettavano. La ricorrente si era limitata a riprodurre nel corpo del motivo frasi generiche e aveva omesso di contestare il fatto riportato nella sentenza impugnata, citando semplici stralci senza riportarne il testo integrale. L’esposizione degli accadimenti processuali risultava così frammentaria e lacunosa, senza idonea spiegazione dell’asserito erroneo vaglio del giudice di merito, non potendosi sopperire a tali lacune con indagini integrative. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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