Prescrizione retributiva e legge Fornero nel rapporto privato non contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9651 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro privato non disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, pur se alle dipendenze di un datore con più di quindici dipendenti, non è assistito, dopo la l. n. 92 del 2012, da un regime di stabilità tale da giustificare la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto. Per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge, il termine decorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’accertamento della volontà delle parti e l’idoneità interruttiva di un atto scritto costituiscono indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, con onere di precisare in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato.
Il Fatto
Alcuni prestatori, già dipendenti di un consorzio di bonifica, ottenevano in sede monitoria un decreto ingiuntivo per crediti retributivi. Nell’opposizione il Tribunale revocava i decreti e riconosceva i soli emolumenti maturati dal 18 luglio 2012, reputando prescritti quelli anteriori.
La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dei gravami principali, condannava il consorzio al pagamento dell’aumento del 10% sull’indennità di contingenza dall’1 gennaio 2006 e confermava il resto, ritenendo le intimazioni di pagamento idonee a interrompere la prescrizione per la sola contingenza. Il consorzio ricorreva per cassazione; i lavoratori resistevano con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il consorzio deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1219, 2943, 1324 e 1362 c.c., assumendo che le missive inviate dai lavoratori fossero prive di un’espressa intimazione di pagamento e che la Corte territoriale avesse disatteso il canone letterale.
Il Collegio dichiara il motivo inammissibile. La parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili non può contestare in sede di legittimità la scelta alternativa compiuta dal giudice del merito (Cass. n. 18214/2024). L’indagine sulla volontà delle parti è affidata al giudice di merito e il ricorrente deve non solo indicare le regole legali violate, ma precisare in quale modo e con quali considerazioni se ne sia discostato, altrimenti la richiesta si risolve in una rivalutazione del documento.
Nel caso concreto il consorzio si limita a prospettare una lettura alternativa degli atti, senza spiegare lo scostamento dal canone invocato. La Corte rileva che l’atto interruttivo deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e la richiesta scritta di adempimento, senza necessità di formule solenni; la relativa valutazione è rimessa all’accertamento di fatto ed è sottratta al sindacato di legittimità (<Cass. n. 15140/2021). La sentenza impugnata, del resto, valorizza proprio la lettera delle intimazioni.
Con il secondo mezzo il consorzio censurava la ritenuta sospensione della prescrizione dopo la l. n. 92 del 2012. Anche tale doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.: il provvedimento ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte. Il Collegio richiama Cass. n. 26246/2022, secondo cui il rapporto a tempo indeterminato, come modulato dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità, sicché per i diritti non ancora prescritti il termine decorre dalla cessazione del rapporto. Conformi sono Cass. n. 18008/2024 e Sez. U. n. 36197/2023.
Il ricorso incidentale dei lavoratori, volto a estendere l’effetto interruttivo delle missive alle restanti poste creditorie, è parimenti inammissibile: sotto lo schermo della violazione di legge si chiede un riesame dei documenti, ossia un sindacato di merito precluso in sede di legittimità. Il Collegio dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese.
Nota della Redazione
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