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Licenziamento collettivo: sindacato di legittimità su rappresentanza e criteri di scelta (Cass. civ., Sez. Lav., n. 20737 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non è uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio volto a far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata. L’accertamento della sussistenza del potere rappresentativo degli organi societari e della fungibilità delle mansioni nel contesto di una procedura di licenziamento collettivo costituisce un apprezzamento di merito, riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non emerga un errore di diritto. La disciplina di cui all’art. 1399 cod. civ. è applicabile, ai sensi dell’art. 1324 cod. civ., anche al negozio unilaterale del licenziamento.

Il Fatto

Un lavoratore, impiegato come “piazzalista” in una società terminalistica, veniva licenziato a seguito di una procedura di mobilità. La Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava legittimo il licenziamento. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4 della legge n. 223/1991, 1387 e 2203 cod. civ., sostenendo che il direttore generale avesse agito senza un valido potere rappresentativo e che i verbali di accordo richiedessero la forma scritta. Con il secondo motivo, egli deduceva la violazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991, contestando la scelta della società di aver suddiviso i lavoratori in tre distinti profili professionali, ritenuti erroneamente non fungibili.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarando il primo inammissibile e il secondo non fondato.

Per quanto riguarda il primo motivo, la Suprema Corte ha chiarito che le censure, pur formulate come violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva infatti accertato, sulla base di una molteplicità di elementi (cariche apicali ricoperte, previsioni statutarie, spendita del nome, uso della carta intestata, atti interni di approvazione), la sussistenza del potere rappresentativo del direttore generale. Tale accertamento, essendo basato su valutazioni di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, i giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo non investiva tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione, tra cui l’applicabilità della ratifica ex art. 1399 cod. civ. anche al licenziamento, quale atto unilaterale, ai sensi dell’art. 1324 cod. civ.

Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito il medesimo principio: la valutazione circa la fungibilità delle mansioni e l’esistenza di ragioni tecnico-organizzative per la suddivisione in distinti profili professionali costituisce un apprezzamento di merito. Il ricorrente, pertanto, non aveva individuato un errore di diritto nella sentenza impugnata, ma aveva proposto una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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