Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate prelevabile solo dal legislatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9691 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, pur in funzione dell’equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione, atti o provvedimenti che impongano un prelievo su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Tali atti sono incompatibili con il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost., la cui disciplina è riservata al legislatore. L’illegittimità ex post delle delibere regolamentari non equivale all’inerzia nell’adozione delle misure di equilibrio, né al parere negativo dei Ministeri vigilanti: non sussistono perciò i presupposti del contributo di solidarietà dell’1% previsto, per gli anni 2012 e 2013, dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011. Il credito restitutorio del pensionato non è soggetto alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma alla prescrizione decennale ordinaria, e gli interessi decorrono dalla data dei singoli prelievi.

Il Fatto

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti impugna la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha accertato l’illegittimità delle trattenute operate sulla pensione della ricorrente a titolo di contributo di solidarietà e ha condannato la Cassa a restituire gli importi prelevati per un arco temporale che va dal gennaio 2012 al dicembre 2021.

L’Ente propone quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria. La pensionata resiste con controricorso. A fronte della richiesta di decisione depositata dalla Cassa, la Corte fissa l’adunanza camerale e riserva il termine per il deposito del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, diretto a dimostrare la legittimità del contributo imposto dall’Ente, è manifestamente infondato alla stregua dell’orientamento consolidato della Corte, che ha già dato esaustiva risposta agli argomenti addotti in controversie sovrapponibili. Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato: simili atti violano il principio del pro rata e integrano un prelievo che solo il legislatore può introdurre.

La Corte richiama il percorso inaugurato da Cass. n. 25212/2009 e proseguito da numerose pronunce, tra cui Cass. n. 603/2019 e Cass. n. 31875/2018, che hanno valorizzato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016: anche per il prelievo disposto dalla legge n. 147/2013 si è in presenza di una prestazione patrimoniale imposta per legge ai sensi dell’art. 23 Cost. È la mancata copertura della previsione di legge a rendere illegittima la ritenuta.

Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia sull’applicabilità del contributo di cui all’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011. Il vizio non sussiste: la Corte d’appello ha rigettato implicitamente il motivo, sicché si configura semmai un difetto motivazionale, non contestato. La conclusione è comunque corretta in diritto, poiché la mancanza di motivazione su una questione di diritto è irrilevante quando il giudice di merito è pervenuto a un’esatta soluzione, potendo la Corte correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., come affermato da Cass. Sez. Un. n. 2731/2017.

Nel merito, il dato letterale della norma non consente la lettura proposta dall’Ente, che assimila all’inerzia l’ipotesi di provvedimenti adottati e poi dichiarati illegittimi: in tal caso non si configura alcuna “inattività” nei termini richiesti dal legislatore. L’inerzia è del resto esclusa dalla stessa Cassa, che ha resistito e agito proprio sul presupposto di aver adottato le misure necessarie all’equilibrio di bilancio.

Il terzo motivo, sulla prescrizione, è infondato. La prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito posto a disposizione dell’assicurato: contestata l’entità del trattamento, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima. Non si pone quindi alcuna questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.

Infine, quanto agli interessi, la Corte conferma Cass. n. 31642/2022 e Cass. n. 36560/2022: al pensionato competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi effettuati, fino all’effettivo pagamento. I crediti previdenziali hanno infatti natura unitaria e gli accessori ne costituiscono componente essenziale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e, per la definizione conforme alla proposta non accettata, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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