Illegittimo il contributo di solidarietà delle Casse professionali e prescrizione decennale per la riliquidazione (Cass. civ. Sez. Lav n. 8139 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su una pensione già determinata. Tale prelievo, ancorché denominato contributo di solidarietà, configura una prestazione patrimoniale imposta la cui disciplina è riservata al legislatore ai sensi dell’art. 23 Cost., con la conseguenza che la sua previsione da parte di un ente è illegittima per contrasto con il principio del pro rata. Il diritto alla riliquidazione della pensione e alla restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., e non a quella quinquennale, difettando il requisito della liquidità ed esigibilità della prestazione.
Il Fatto
La controversia riguarda il diritto di un pensionato della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a percepire la propria pensione di vecchiaia senza l’applicazione del contributo di solidarietà, con conseguente condanna della Cassa alla restituzione delle somme prelevate a tale titolo in un determinato arco temporale.
Il Tribunale di Pavia aveva accolto le domande del pensionato, nel limite della prescrizione decennale. La Corte d’Appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, afferiscono alla medesima questione della legittimità del contributo di solidarietà imposto dalla Cassa. La Corte, richiamando un consolidato orientamento, ribadisce che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre trattenute su trattamenti pensionistici già determinati, in quanto ciò configurerebbe un prelievo che, al di là del nomen, non è riconducibile a un criterio di determinazione del trattamento ma a una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., per la cui introduzione è necessaria una base legale.||DSML||>
La Suprema Corte valorizza il principio del pro rata, in base al quale la quota di pensione maturata sulla base della normativa previgente non può essere ridotta da atti regolamentari dell’ente. Tale principio, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 173 del 2016, sarebbe violato da un prelievo che non incide sui criteri di calcolo ma riduce l’importo già spettante al pensionato.
Con il terzo motivo, la ricorrente sosteneva l’applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. e all’art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935. Il Collegio respinge tale tesi, affermando che la prescrizione breve richiede la liquidità ed esigibilità del credito. Nel caso di specie, essendo in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale. La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che riguarda i ratei arretrati in caso di riliquidazione, non l’ipotesi di indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.
La Corte ha infine dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., per conformità della decisione impugnata all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
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Nota della Redazione
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