Accertamento induttivo, presunzioni supersemplici ed onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 9710 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione l’Amministrazione finanziaria fonda i propri poteri sull’art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e può ricorrere a presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. L’Ufficio deve tuttavia determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che operino i limiti dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, che disciplina la diversa ipotesi di dichiarazione pur infedele. La ricostruzione deve tenere conto delle componenti negative emerse dagli accertamenti o induttivamente determinate, per evitare che venga tassato il profitto lordo anziché quello netto, in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
Il Fatto
La società contribuente ometteva di esporre i redditi per l’anno di imposta 2006. L’Ufficio procedeva quindi a ricostruzione induttiva ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973, utilizzando elementi reperiti aliunde e considerando le spese note, con esclusione dal calcolo dell’Iva delle fatture passive ritenute non inerenti e incoerenti.
Il giudice di primo grado respingeva le ragioni della società, che nelle more dell’appello veniva dichiarata fallita. Proponeva appello il legale rappresentante della società in bonis, dichiarando di agire in supplenza della curatela; il collegio di secondo grado ne riconosceva la legittimazione e rideterminava a ribasso la pretesa impositiva. Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato con due motivi; resistono il legale rappresentante della società in bonis e la curatela, che propone ricorso incidentale condizionato sulla legittimazione dell’ex legale rappresentante.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla curatela perché l’atto sarebbe stato notificato soltanto al legale rappresentante della società in bonis e non al curatore. Il rilievo non è accolto: intervenuto il fallimento dopo la sentenza di secondo grado e in pendenza del termine per impugnare, il ricorso va proposto nei confronti del fallimento, ma la nullità derivante dalla notifica al soggetto in bonis è sanata dalla rinnovazione della notifica al curatore. La costituzione della curatela con ricorso incidentale, nei termini degli artt. 369 e 370 cod. proc. civ., produce l’effetto della rinnovazione e rende rituale la costituzione; per esclusione, è inammissibile il controricorso del legale rappresentante, venuta meno l’inerzia che giustificava la sua legittimazione straordinaria.
Il primo motivo del ricorso principale, che deduce la tardività dell’appello, è respinto. Il calcolo dell’Ufficio non considera l’effetto riflesso del fallimento intervenuto nel corso del termine di impugnazione, che ne determina la proroga di sei mesi per tutte le parti ai sensi dell’art. 328 cod. proc. civ.. Essendo la dichiarazione di fallimento intervenuta il 27 marzo 2015, il semestre scadeva il 28 ottobre 2015 e l’appello notificato il 27 ottobre 2015 è tempestivo.
È invece fondato il secondo motivo, che censura la violazione dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato: l’omessa dichiarazione abilita l’Ufficio alla ricostruzione induttiva del reddito, anche mediante elementi privi di valore presuntivo ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, spettando al contribuente la prova contraria dei fatti impeditivi o estintivi del dovere tributario, senza che residuino margini di logos o di verosimiglianza per il giudice di merito. L’Amministrazione deve però determinare, pur induttivamente, i costi dei maggiori ricavi, non applicandosi i limiti dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, dettato per l’ipotesi in cui una dichiarazione, ancorché infedele, esista.
Quanto alle scritture contabili, esse non hanno rilievo pregnante se non corroborate da altre prove contrarie. In tema di Iva, l’onere di provare le operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione e può essere assolto con presunzioni semplici; spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, non bastando l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture o dei pagamenti. Il motivo è quindi accolto, con rinvio per la rivalutazione dell’apporto probatorio.
Il ricorso incidentale condizionato è infondato. La mera inerzia del curatore rispetto all’atto impositivo, per rapporti d’imposta sorti prima della declaratoria fallimentare, legittima in via straordinaria la società fallita o i suoi amministratori a impugnare l’atto. La sentenza impugnata dà atto della conoscenza della lite da parte della curatela e tale affermazione non è attinta da critica, cosicché ricorrono le condizioni della negotiorum gestio a tutela del patrimonio societario. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.