Retribuzione feriale dei macchinisti e indennità accessorie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9744 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di retribuzione dovuta durante le ferie annuali subisce la decisiva influenza dell’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria. Essa comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne consegue che la disposizione della contrattazione collettiva che esclude dal computo della retribuzione feriale l’indennità di assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale è nulla per contrasto con il diritto dell’Unione. L’effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie va valutato con riferimento all’incidenza sulla retribuzione mensile, non al raffronto su base annua.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti di una società di trasporto ferroviario con mansioni di macchinista, hanno convenuto in giudizio il datore di lavoro lamentando di aver percepito, durante i periodi di ferie, un trattamento economico inferiore a quello goduto per il lavoro ordinariamente svolto. In particolare, durante le ferie non venivano corrisposti il compenso per assenza dalla residenza e l’indennità di riserva, disponibilità e traghetto, mentre l’indennità di utilizzazione professionale era pagata in misura fissa ridotta rispetto a quella riconosciuta nei periodi lavorati.
I lavoratori hanno chiesto l’accertamento del diritto a una retribuzione feriale comprensiva di tali voci, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti, con condanna alle differenze retributive. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’Appello, in riforma, l’ha rigettata ritenendo che le voci escluse non fossero riconducibili al principio di onnicomprensività. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la nozione di retribuzione feriale è plasmata dall’interpretazione europea: l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE impone di mantenere, per la durata delle ferie, la retribuzione ordinaria. Il principio è già affermato in Cass. n. 18160/2023 e Cass. n. 20216/2022, in conformità alle pronunce della Corte di Giustizia Schultz-Hoff, Williams, Torsten Hein e Koch.
La finalità è assicurare una situazione retributiva equiparabile a quella dei periodi lavorati, poiché una diminuzione del compenso può dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie. Ogni incentivo volto a indurre alla rinuncia è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che mira a garantire un riposo effettivo anche a tutela della salute e della sicurezza.
Ne deriva che la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status del lavoratore (Cass. n. 13425/2019). Il giudice è quindi tenuto ad accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni. Le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, con efficacia erga omnes.
Quanto all’indennità di assenza dalla residenza, essa compensa il disagio tipico del dipendente viaggiante privo di sede fissa e va inclusa nella retribuzione feriale, come già ritenuto in controversie analoghe (Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 2963/2024, Cass. n. 18160/2023). La sua corresponsione continuativa è immediatamente collegata alle mansioni del macchinista.
Per la medesima ratio sono fondate le domande relative alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, voce ordinariamente corrisposta nei periodi lavorati, la cui erogazione ridotta durante le ferie è potenzialmente dissuasiva. Il Collegio precisa che l’effetto dissuasivo non si valuta raffrontando la differenza mensile con quella annuale, poiché l’induzione economica deriva dall’incidenza sulla retribuzione che il lavoratore mensilmente impegna per le ordinarie condizioni di vita.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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