Compensazione delle spese e contumacia del convenuto: la corretta statuizione è l’irripetibilità (Cass. civ. Sez. 2 n. 17047 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, il giudice può compensare le spese processuali solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti. La compensazione, tuttavia, postula che entrambe le parti abbiano anticipato delle spese: ove il convenuto sia rimasto contumace, la statuizione corretta, in presenza delle ragioni di cui alla citata norma, non è la compensazione ma la dichiarazione di irripetibilità delle spese sostenute dalla parte vincitrice. La contumacia e la mancata opposizione processuale del convenuto non integrano di per sé una ragione di compensazione, neppure alla luce delle “gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla giurisprudenza costituzionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza resa in sede di rinvio, aveva annullato la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti dell’assistita, perché la richiesta di distrazione delle spese presentata dal difensore non poteva equivalere a una rinuncia implicita al beneficio. Il giudice di rinvio aveva liquidato il compenso professionale e aveva integralmente compensato le spese di lite per tutti i gradi del giudizio, richiamando la sopravvenuta pronuncia delle Sezioni unite che aveva composto il contrasto sulla questione e la mancata costituzione del Ministero della Giustizia. Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazione l’assistita e il difensore, deducendo la violazione dei principi in tema di regolazione delle spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, tutti incentrati sulle ragioni poste a fondamento della compensazione delle spese. Ha ritenuto infondato il motivo basato sulla motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata, richiamando la pronuncia delle Sezioni unite, ha comunque offerto una giustificazione idonea a superare il vaglio di legittimità.
Ha invece reputato parzialmente fondati i primi due motivi, muovendo dal testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis alla data di proposizione dell’opposizione. La sentenza impugnata aveva individuato la ragione della compensazione nel mutamento della giurisprudenza rispetto a una questione dirimente, rappresentato dalla sentenza delle Sezioni unite che ha risolto il contrasto circa l’equiparabilità della dichiarazione del difensore antistatario a una rinuncia implicita al beneficio. Tale ragione, ha osservato la Corte, è idonea a supportare la statuizione per i giudizi di merito e di legittimità introdotti prima della pronuncia delle Sezioni unite, ma solo a condizione che entrambe le parti fossero costituite: poiché il Ministero era rimasto contumace, per quei giudizi la statuizione corretta non era la compensazione ma l’irripetibilità delle spese.
La Corte ha chiarito che l’art. 92 c.p.c. utilizza il termine “compensare” per indicare la negazione del diritto al rimborso della parte che abbia effettivamente sopportato le spese, sicché la compensazione non può operare allorché il convenuto non ne abbia anticipate alcuna. Per il giudizio di rinvio, instaurato quando il contrasto era già stato composto, la sola contumacia del Ministero non integra una delle ipotesi di compensazione previste dalla norma e neppure una “grave ed eccezionale ragione”, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. La Corte ha accolto nei limiti indicati i primi due motivi, rigettato il terzo e rinviato al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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