Retribuzione feriale del macchinista e indennità collegate alle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9749 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Rientrano quindi nel computo voci quali l’indennità per assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, in quanto destinate a compensare i disagi delle mansioni tipicamente esercitate. L’eventuale effetto dissuasivo della decurtazione va valutato con riferimento all’incidenza sulla retribuzione mensile, non annuale. È conseguentemente nulla la clausola del contratto collettivo che escluda dal calcolo siffatte voci.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società di trasporto ferroviario con mansioni di macchinista, aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro davanti al Tribunale, lamentando di aver percepito, durante le ferie, un trattamento economico inferiore a quello goduto nel lavoro ordinario. In particolare contestava il mancato computo del compenso per l’assenza dalla residenza e dell’indennità di utilizzazione giornaliera professionale, corrisposta in misura ridotta rispetto a quella dei periodi lavorati.
Il primo giudice aveva accolto le domande, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con le fonti europee. La Corte d’appello, accogliendo il gravame della società, aveva ribaltato la decisione, escludendo le voci dal calcolo feriale e negando che le fonti euro-unitarie sancissero il principio di onnicomprensività della retribuzione. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla consolidata interpretazione della nozione di retribuzione feriale. L’espressione “ferie annuali retribuite” dell’art. 7, n. 1, della Direttiva 2003/88/CE impone che, per la durata delle ferie, sia mantenuta la retribuzione ordinariamente percepita dal lavoratore. Le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, con valore erga omnes, e i giudici di merito non possono prescinderne.
Il principio informatore è quello di assicurare una situazione economicamente equiparabile a quella ordinaria, poiché una diminuzione della retribuzione rischia di dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie. Qualsiasi prassi o omissione del datore di lavoro con effetto potenzialmente dissuasivo contrasta con le finalità della direttiva.
Ne deriva che la retribuzione feriale comprende ogni importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Su questa base la Corte richiama la propria recente pronuncia su fattispecie sovrapponibile, resa in controversia analoga.
Quanto all’indennità per assenza dalla residenza, essa compensa il disagio del dipendente viaggiante privo di sede fissa di lavoro ed è stata già ritenuta inclusa nella retribuzione feriale. Del pari è fondata la domanda relativa alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, voce ordinariamente corrisposta e la cui riduzione nel periodo feriale è potenzialmente dissuasiva, tenuto conto della continuatività dell’erogazione e dell’incidenza sul trattamento mensile.
Il Collegio precisa infine che l’incidenza dell’effetto dissuasivo non può essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale: ciò che rileva è l’incidenza sulla retribuzione che il lavoratore può impegnare ogni mese per le ordinarie esigenze di vita. In applicazione di tali principi il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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