Opposizione a cartella: il giudice accerta comunque il credito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13571 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo. L’opposizione si risolve infatti in un’ordinaria azione di accertamento negativo del credito, con cognizione piena, di tal che il giudice è tenuto a verificare la pretesa contributiva nell’“an” e nel “quantum” anche se l’ente si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell’opposizione, senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna al pagamento del credito. Ove la cartella consegua a un accertamento già impugnato davanti all’autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale a far valere l’illegittimità dell’iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione, ex art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999.
Il Fatto
Una società emittente radiotelevisiva riceveva cartelle di pagamento per contributi previdenziali pretesi dall’Inps in relazione all’ex Enpals, all’esito di un verbale di accertamento. La società proponeva opposizione davanti al Tribunale, che la accoglieva; la Corte d’appello, in riforma, rigettava le opposizioni ritenendo esistente il credito contributivo. La società ricorreva quindi in cassazione.
Il ricorso è affidato a tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; violazione delle norme sul rito, per avere la Corte dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo senza annullare le cartelle e per avere esaminato una domanda proposta solo in appello; violazione dell’art. 24, commi 3 e 4, d.lgs. n. 46 del 1999, per essere stata l’iscrizione effettuata senza attendere la decisione del ricorso amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, la motivazione della sentenza impugnata non presenta profili di contraddittorietà tali da essere nulla: la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per cui ha esaminato il merito, ossia l’esistenza dell’obbligo contributivo, distinguendo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per aspetti formali dall’accertamento dell’obbligo di versamento, quest’ultimo ritenuto esistente.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ricorda che, pur in presenza di errores in procedendo, rispetto ai quali il giudice di legittimità è anche giudice del fatto, è preliminare la valutazione dell’ammissibilità del motivo per come esposto: solo una volta accertata tale ammissibilità diventa possibile valutarne la fondatezza ed esaminare gli atti processuali. Nel caso la ricorrente aveva omesso di riprodurre le difese di primo grado dell’Inps, la sentenza di primo grado e l’atto di appello.
Nel merito, la Corte ribadisce che l’opposizione a cartella si configura come ordinaria azione di accertamento negativo del credito, a cognizione piena. Il giudice deve pertanto verificare la pretesa contributiva nell’an e nel quantum anche quando l’ente si sia limitato a chiedere il rigetto dell’opposizione, senza che la successiva richiesta di condanna costituisca domanda nuova, richiamando sul punto Cass. n. 1558 del 2020.
Il terzo motivo è infondato. Richiamando Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi citati (Cass. n. 17858 del 2018, n. 774 del 2015, n. 9159 del 2017, nonché Cass. n. 6199 del 2024), la Corte afferma che, ove la cartella consegua a un accertamento già impugnato davanti all’autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale a far valere l’illegittimità dell’iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione, non essendo stata neppure dedotta l’attivazione esecutiva della cartella. In conclusione il ricorso è rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’Inps svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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