Fusione per incorporazione e legittimazione dell’ex amministratore nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 9903 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, né dolersi della cancellazione della controparte per sostenere l’estinzione di quest’ultima e la nullità della sentenza di prime cure. Ove la fusione intervenga in corso di causa non si determina alcuna interruzione del processo, esclusa ex lege dall’art. 2504 bis c.c., restando ferma per la società incorporante la facoltà di spiegare intervento volontario ai sensi dell’art. 105 c.p.c. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a richiamare stralci di motivazione senza contrastarne il fondamento, risolvendosi in un “non motivo” ai sensi dell’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il Fatto
Una società affidava a un service provider una serie di servizi telematici di connettività per i giochi pubblici su rete fisica, con esclusiva sull’utilizzo dei servizi per le nuove concessioni. La fornitrice agiva per l’inadempimento della controparte, chiedendo il pagamento di numerose fatture, il risarcimento del danno, una penale contrattuale e la restituzione di materiali dati in comodato. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda.
Nelle more, la società convenuta veniva dichiarata fallita e il giudizio di appello era riassunto dalla curatela. La Corte d’appello di Roma respingeva il gravame, confermando la decisione di prime cure e condannando l’appellante alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Avverso la sentenza d’appello l’ex amministratore e socio della società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La controricorrente società, incorporante per fusione della originaria attrice, resisteva.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione e che la Consigliera Relatrice ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso. La parte ha richiesto la decisione e la trattazione è stata fissata in adunanza camerale.
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Con essi il ricorrente ripropone aspecificamente le tesi difensive già svolte nella fase d’appello dalla curatela. La Corte richiama il principio, affermato anche a Sezioni Unite, secondo cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può quindi iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la incorporante di spiegare intervento volontario ai sensi dell’art. 105 c.p.c. Ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l’interruzione del processo, esclusa ex lege dall’art. 2504 bis c.c. (Cass. Sez. U. n. 21970 del 2021; Cass. Sez. III n. 7711 del 2024).
Alla luce di tale principio il ricorrente si limita a richiamare stralci di motivazione, senza contrastarne il fondamento e senza confrontarsi con le ragioni offerte dal giudice d’appello, evocando precedenti non pertinenti. Ne deriva una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio impugnato, che si risolve nella proposizione di un “non motivo”, inammissibile ai sensi dell’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c. (Cass. n. 22478 del 2018).
Inammissibile è anche il terzo motivo. Il ricorrente riconduce al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. censure che attengono alla valutazione, operata dal giudice di merito, circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie, e non all’individuazione di un fatto storico. Secondo la consolidata giurisprudenza il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, non le mere risultanze istruttorie o le singole questioni decise (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 22397 del 2019). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Essendo il giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. Il ricorrente è condannato alle spese di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché di un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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