Legittimazione e titolarità del rapporto rilevabili d’ufficio in ogni fase (Cass. civ. Sez. II n. 9502 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, e sulla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio. Ne consegue che il difetto di legittimazione e la carenza di titolarità, ancorché non contestati dall’altra parte, sono rilevabili d’ufficio, purché risultino dagli atti e non si sia formato il giudicato interno. Il presupposto dell’azione, costituito dal subentro di una società nel contratto d’appalto, esclude la legittimazione del socio ad agire in proprio per un credito di soggetto terzo. La scrittura di transazione tra cedente e originario appaltatore non è opponibile ai terzi committenti.

Il Fatto

Il subentro, nell’anno 2000, di una società di costruzioni nel contratto di appalto in corso di esecuzione, dapprima affidato al socio di minoranza, è all’origine di un contenzioso ultraventennale. La società e il suo amministratore convennero in giudizio i committenti per il pagamento del compenso residuo, quantificato in oltre 208.000 euro, e, in via alternativa, il socio originario per i compensi indebitamente percepiti dopo il subentro.

Il rigetto delle domande in primo grado fu confermato in appello. La Corte territoriale qualificò l’operazione come cessione del contratto d’appalto, priva del consenso del contraente ceduto, escludendo la legittimazione attiva dell’amministratore e l’esigibilità del credito. La vicenda giunge in Cassazione per la tutela del credito vantato dal socio e dal suo cessionario.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto un profilo pregiudiziale. La società che aveva acquistato il credito in forza di una scrittura privata autenticata difetta di legittimazione, perché l’atto di cessione richiama un credito litigioso pendente davanti alla Corte d’appello con un numero di ruolo diverso da quello del giudizio sfociato nella sentenza impugnata. Non emergono elementi certi di un errore materiale nella indicazione del ruolo. Il ricorso è quindi inammissibile per la cessionaria e va scrutinato solo per l’altro ricorrente.

Il primo motivo è infondato. Le contestazioni sulla legittimazione e sulla titolarità del rapporto costituiscono mere difese, rilevabili in ogni stato del processo e di regola rilevabili anche d’ufficio. Su questo punto la Corte richiama il proprio orientamento, Sez. L n. 23721 del 2021, Sez. III n. 11744 del 2018 e, in particolare, Sez. Un. n. 2951 del 2016.

La sentenza impugnata ha correttamente escluso la legittimazione attiva dell’amministratore: il presupposto dell’azione, cioè la successione della società nel contratto stipulato con l’appaltatore originario, gli impediva di pretendere in proprio il soddisfacimento di un credito altrui. Né si era formato alcun giudicato interno, poiché il giudice d’appello, rigettando la domanda, non aveva deciso il punto. La transazione tra socio e appaltatore, d’altra parte, non era opponibile ai committenti.

Quanto al secondo motivo, il socio è terzo rispetto alla negazione della cessione in favore della società, sicché non ha titolo per dolersene. Il terzo motivo è infondato: una volta rimessa la causa in decisione, art. 189, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis, il giudice è investito di tutta la causa, secondo l’orientamento richiamato (Sez. II n. 9719 del 2024, Sez. II n. 26689 del 2020, Sez. II n. 17992 del 2004), e le parti devono precisare le conclusioni sull’intero oggetto del contendere. Anche il quarto motivo sconta il difetto di legittimazione del socio, poiché solo la società subentrata avrebbe potuto contestare il rigetto della domanda alternativa contro l’appaltatore originario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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