Risarcimento per equivalente implicito nella domanda di reintegrazione in forma specifica (Cass. civ. Sez. III n. 17264 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, in luogo della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica e la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione. Il giudice del merito può disporre il risarcimento per equivalente anche d’ufficio, nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Non è invece consentito, ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa neppure per implicito in quella domanda.

Il Fatto

Nell’ambito di una più complessa controversia, una società aveva ottenuto da tre concedenti un diritto di prelazione per la stipula di un contratto di appalto di manutenzione e pulizie all’interno di un centro commerciale. Il diritto fu violato e l’appalto affidato ad altri.

La società prelazionaria agì in giudizio chiedendo la reintegrazione in forma specifica. Il Tribunale di Agrigento escluse la reintegrazione perché eccessivamente onerosa e riconobbe il risarcimento per equivalente. La decisione fu impugnata da entrambe le parti. La Corte d’Appello, accogliendo l’appello incidentale, ritenne che il risarcimento per equivalente non potesse essere accordato in difetto di apposita domanda, con conseguente violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 2058 c.c. La ricorrente sostiene che la domanda di reintegrazione in forma specifica è una forma di risarcimento alternativa a quella per equivalente e che quest’ultima è implicitamente compresa nella prima, integrandone un minus.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d’ufficio, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda di reintegrazione. Vengono citati numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 24737 del 2023, Cass. n. 10686 del 2023, Cass. n. 11438 del 2021, Cass. n. 20080 del 2018, Cass. n. 27546 del 2017 e Cass. n. 12582 del 2015.

Il risarcimento in forma specifica è rimedio di carattere generale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale ma applicabile anche all’inadempimento di obbligazioni contrattuali. Esso consiste in una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio, idonea a reintegrare l’interesse del creditore o del danneggiato.

Il principio non è infirmato dalla circostanza che la domanda concerna una prelazione volontaria, avente effetti meramente obbligatori e incoercibile ex art. 2932 c.c., poiché l’attribuzione del risarcimento per equivalente presuppone soltanto che la reintegrazione in forma specifica non sia accoglibile, perché eccessivamente onerosa o non applicabile per il tipo di danno.

Il rapporto di continenza tra domanda maggiore e minore opera a prescindere dall’ammissibilità o fondatezza della prima: ove sia domandato il più, si intende domandato anche il meno. La Corte d’Appello, escludendo che il Tribunale potesse liquidare alcun importo in difetto di apposita domanda, ha disatteso tale principio. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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