Motivazione apparente e omesso esame del motivo di appello (Cass. civ. Sez. V n. 10206 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione è configurabile, come nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ., quando il giudice d’appello ometta di esaminare lo specifico motivo di gravame e si limiti a un’asserzione apodittica, priva di illustrazione dell’iter logico seguito, così da non integrare il “minimo costituzionale” della motivazione. Non è sufficiente, a tal fine, il mero richiamo alla pronuncia di primo grado quando questa sia stata oggetto di specifica censura. La decisione implicita su una questione connessa è ammissibile solo se la tesi difensiva risulti superata dall’incompatibile soluzione di altra questione, il cui esame ne presupponga e comporti l’irrilevanza: in tal caso la reiezione implicita si censura come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Bari, con ricorsi poi riuniti, gli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato i suoi redditi ai fini Irap, Irpef e Iva per tre anni di imposta. La pretesa traeva origine da un processo verbale di contestazione della Guardia di finanza, redatto a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale, e dalle successive indagini su movimentazioni bancarie. La Commissione adita respinse l’impugnazione.

In appello il contribuente ottenne un parziale accoglimento: i giudici regionali disattesero i suoi rilievi, ma, rilevata la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che aveva dichiarato illegittima la presunzione di maggior reddito fondata sui prelievi bancari dei professionisti intellettuali, disposero la rideterminazione del credito erariale al netto degli importi così accertati, ponendo il relativo onere sull’Amministrazione. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, per essere stato l’avviso relativo a un anno di imposta emesso prima del decorso dei sessanta giorni dal processo verbale di contestazione. La Corte lo dichiara inammissibile: il termine dilatorio è una garanzia del contribuente e la sua violazione comporta la nullità dell’atto, ma la norma, nel testo vigente all’epoca dei fatti, faceva salvi i casi di particolare e motivata urgenza, la cui dimostrazione grava sull’Amministrazione e va vagliata con giudizio prognostico ex ante (Cass. n. 29987/2022). L’Ufficio aveva indicato l’approssimarsi della scadenza dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e la rilevanza degli importi e delle sanzioni: circostanze materiali e obiettive, ritenute idonee dai giudici d’appello. Il ricorrente ha contestato solo la prima, lasciando intatta l’ulteriore ratio decidendi.

Il secondo e il terzo motivo denunciavano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La Corte li ritiene infondato e inammissibile. Quanto alle indagini finanziarie, la sentenza impugnata ha reso compiuta motivazione, dando atto dell’utilizzo di elementi acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di attività di polizia giudiziaria autorizzata dal Pubblico ministero, pienamente utilizzabili in sede tributaria anche in difetto della specifica autorizzazione (Cass. n. 15994/2019; Cass. n. 22788/2017). Quanto alla riferibilità dei conti correnti, la Corte richiama il principio della decisione implicita: la reiezione implicita di una tesi difensiva è censurabile come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omessa pronuncia (Cass. n. 12131/2023; Cass. n. 24953/2020; Cass. n. 7406/2014).

Il nucleo dell’accoglimento è nei motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente. Il contribuente aveva censurato in appello la statuizione di primo grado che riteneva tardivamente prodotti i documenti invocati a superamento della presunzione. La C.T.R. si era limitata ad affermare che i primi giudici avevano “scrupolosamente scandagliato” la documentazione e che l’appellante non aveva contrapposto significative contestazioni. Per la Corte tale argomentazione omette di considerare il contenuto dello specifico motivo e si risolve in un’asserzione apodittica, inidonea a integrare il minimo costituzionale dell’art. 132 cod. proc. civ.: i giudici non hanno illustrato le ragioni né l’iter logico seguito. Né basta il richiamo alla pronuncia di primo grado, essendo stata questa specificamente censurata in rapporto all’art. 32, comma primo, num. 2), del d.P.R. n. 600/1973.

Il ricorso è dunque accolto nei motivi quarto e quinto, rigettati i primi tre e assorbiti i restanti, con cassazione con rinvio al giudice a quo, che procederà al riesame della vicenda e alla liquidazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

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