Revocazione come notifica della sentenza ai fini del termine breve per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 10047 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante sia per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. La tempestività del ricorso per cassazione va pertanto accertata non solo con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione. L’effetto sospensivo del termine concesso dal giudice della revocazione opera soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento e non può giovare al ricorrente quando la sospensione sia intervenuta dopo la scadenza del termine. Il ricorso tardivo è inammissibile, con conseguente applicazione della condanna ex art. 96 cod. proc. civ. in caso di definizione in conformità alla proposta di definizione accelerata.
Il Fatto
Il Comune notificava al contribuente un avviso di accertamento IMU 2016 per un’immobile di categoria A/2 e due di categoria C/6. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia confermava la decisione, negando l’esenzione per l’abitazione principale per difetto di residenza anagrafica nell’immobile.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Il Comune resisteva con controricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione. La Proposta di Definizione Accelerata per manifesta infondatezza veniva opposta dal ricorrente con istanza ex art. 380-bis cod. proc. civ.; entrambe le parti depositavano memorie.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per tardività. Il thema decidendum riguarda la decorrenza del termine breve per impugnare quando sia stata proposta revocazione avverso la sentenza d’appello: la notifica della citazione per revocazione equivale alla notifica della sentenza stessa, attivando il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione.
Richiamando l’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 68 della legge n. 353/1990, la Corte ribadisce che la proposizione della revocazione non sospende il termine per ricorrere per cassazione, salvo che il giudice, su istanza di parte, disponga la sospensione. Le Sezioni Unite n. 21874/2019 hanno chiarito che l’effetto sospensivo decorre solo dalla comunicazione del provvedimento che la concede, senza alcun effetto immediato della sola istanza.
Nel caso di specie, il ricorso per cassazione era stato notificato il 03.02.2025, ben oltre i sessanta giorni dalla conoscenza legale della sentenza d’appello, derivante dalla notifica al Comune del ricorso per revocazione avvenuta il 01.03.2024. La sospensione del termine, disposta con sentenza del 02.07.2024, era intervenuta quando il termine per impugnare era già scaduto: un provvedimento successivo non poteva, pertanto, risuscitare un potere ormai consumato.
La Corte esclude altresì l’incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la loro successiva partecipazione al collegio giudicante, sulla scorta delle Sezioni Unite n. 9611/2024. La definizione in conformità alla proposta integra un’ipotesi di abuso del processo, che legittima la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.: il ricorrente è condannato al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un ulteriore importo in favore della cassa delle ammende, senza alcuna discrezionalità sull’an della condanna.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.