Rinuncia al ricorso non sottoscritta dalla parte e sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10313 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione che non sia sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente è inidonea a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio, difettando i requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., quando al difensore non sia stato conferito il relativo potere con la procura speciale. Tale atto, pur inefficace a determinare l’estinzione, manifesta la sopravvenuta carenza di interesse della parte alla decisione e impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse esclude la sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24 del CCNL Enti locali per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2008 e il risarcimento del danno da usura psico-fisica, per non avere la lavoratrice goduto del riposo settimanale, avendo prestato attività anche la domenica. Il giudizio di primo grado si conclude in senso sfavorevole alla ricorrente.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1279/2021 pubblicata il 19.03.2021, rigetta il gravame. La lavoratrice propone quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il Comune resiste con controricorso. In data 10.03.2025 il difensore deposita memoria contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’atto di rinuncia depositato dal difensore, rilevandone l’inidoneità a produrre l’effetto estintivo del giudizio. L’atto, infatti, non è stato sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente e il difensore, in base alla procura speciale alle liti rilasciatagli per il giudizio di legittimità, non ha il potere di rinunciare al ricorso per cassazione.

Difettano, dunque, i requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., che impone la sottoscrizione personale della parte o di un suo rappresentante munito di potere speciale. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato (Cass. n. 1844 del 1976, Cass. n. 7242 del 2010, Cass. n. 901 del 2015): l’atto di rinuncia privo dei requisiti di legge è inidoneo a determinare l’estinzione del giudizio di legittimità.

Il medesimo atto, tuttavia, assume rilievo sotto diverso profilo. Esso rivela il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a proseguire il giudizio. La Corte richiama al riguardo ulteriori precedenti (Cass. n. 22806 del 2004, Cass. n. 23161 del 2013, Cass. n. 19907 del 2018), che riconoscono alla manifestazione di rinuncia il valore di fatto sopravvenuto, idoneo a incidere sull’interesse alla decisione.

In ragione di tale sopravvenienza, il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese tra le parti costituite. La Corte precisa infine che, vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, con esclusione del raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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