Sanzione disciplinare e addebiti parzialmente esclusi: il giudice ridetermina (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1818 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora la sanzione disciplinare conservativa sia stata inflitta in relazione a una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare. Ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione in applicazione dell’art. 63, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, a prescindere da un’espressa domanda di rideterminazione formulata dalle parti. Il potere disciplinare del datore di lavoro pubblico non è discrezionale, sicché l’art. 2106 cod. civ., richiamato dall’art. 55 d.lgs. n. 165/2001, impone l’osservanza del principio di proporzionalità quale espressione dei canoni di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Il Fatto
La ricorrente, direttore amministrativo di un’Accademia di Belle Arti, era stata destinataria di una sanzione disciplinare conservativa: la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per nove giorni. Gli addebiti riguardavano irregolarità amministrativo-contabili emerse in cinque procedure di affidamento, oltre all’aver impedito lo svolgimento delle attività del consiglio di amministrazione in una seduta.
Il Tribunale aveva annullato la sanzione solo per il secondo episodio, confermando la legittimità della sospensione per le irregolarità contabili. La Corte d’Appello di Milano respingeva sia l’appello principale della lavoratrice sia l’impugnazione incidentale dell’Accademia. La sentenza veniva impugnata per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i motivi relativi al potere disciplinare. Il primo motivo, con cui si deduceva l’incompatibilità tra le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’esercizio del potere sanzionatorio, è dichiarato inammissibile: la censura esula dai limiti del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che concerne solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Nel merito, anche riqualificando il motivo ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la Corte osserva che l’art. 1, comma 7, legge n. 190/2012 postula un’alterità dei due uffici ma non ne sancisce l’incompatibilità, richiamando Cass. n. 15239/2021.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La presunta illegittimità dell’affidamento a un consulente esterno dell’incarico ispettivo non rende inutilizzabili, ai fini disciplinari, i documenti acquisiti: gli atti sottratti all’utilizzazione del datore di lavoro sono solo quelli espressamente previsti dagli artt. 4 e 5 legge n. 300/1970. Il dirigente può apprendere le irregolarità per altra via ed è tenuto ad attivare il procedimento.
Il terzo e il quarto motivo sono del pari inammissibili: il primo prospetta in realtà un vizio di motivazione non più deducibile, senza indicare le ragioni dell’errata interpretazione dell’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 132/2003; il secondo sollecita un esame diretto di atti riservato al giudice del merito. Nel merito, l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 e il successivo art. 32 d.lgs. n. 50/2016 impongono la previa adozione della determina a contrarre.
Il nucleo decisorio riguarda il quinto e il settimo motivo, trattati congiuntamente. La Corte li accoglie. Il giudice d’appello, dopo aver escluso parte degli addebiti, aveva ritenuto sufficiente l’accertamento di uno dei fatti contestati ed aveva negato la riduzione della sanzione in mancanza di domanda. Il ragionamento è erroneo: l’art. 55 d.lgs. n. 165/2001 richiama l’art. 2106 cod. civ., sicché anche al datore pubblico è imposta la proporzionalità tra sanzione e illecito, principio espressione dei canoni di ragionevolezza ed eguaglianza ex art. 3 Cost. La contrattazione collettiva di comparto richiama il principio di gradualità e tipizza gli illeciti. La Corte esclude che l’art. 63, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001 subordini la rideterminazione giudiziale a una richiesta dell’amministrazione, richiamando Cass. n. 10236/2023. Il precedente Cass. n. 3896/2019, invocato in appello, non è pertinente perché relativo al settore privato.
Il sesto e l’ottavo motivo sono inammissibili. Quanto all’intento ritorsivo, esso deve avere efficacia determinativa esclusiva e resta escluso quando risulti accertato un inadempimento del prestatore che giustifichi l’esercizio del potere disciplinare. La Corte accoglie il quinto e il settimo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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