Decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010 anche per l’abuso del termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10352 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza previsto dall’art. 32, comma 4, lett. a), della legge n. 183/2010 si applica anche all’azione con cui il lavoratore fa valere l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e il superamento del limite dei trentasei mesi. Il rinvio agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 individua la tipologia di atto impugnabile, non il vizio denunciabile, con la conseguenza che la decadenza opera anche quando la violazione riguardi norme non espressamente richiamate. In caso di successione di contratti, il termine decorre dall’ultimo contratto stipulato tra le parti: sufficiente impugnare tempestivamente quest’ultimo, poiché la sequenza contrattuale precedente rileva come dato fattuale ai fini della liquidazione del danno, soggetta all’ulteriore prescrizione decennale.

Il Fatto

Una lavoratrice, addetta a lavori idraulico-forestali presso un Assessorato regionale, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro pubblico chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine stipulati dal 1987 al 2014 per abusiva reiterazione e il risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, escludendo la conversione. La Corte d’Appello, in riforma, ha dichiarato l’illegittimità dei contratti ma ha rigettato integralmente la pretesa risarcitoria per intervenuta decadenza, rilevando che nessuna impugnativa stragiudiziale era stata proposta nei termini e che nemmeno l’ultimo contratto, cessato il 10.11.2014, era stato tempestivamente impugnato. Contro tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale: se la decadenza dell’art. 32 legge n. 183/2010 si estenda all’azione che fa valere il superamento del limite dei trentasei mesi per effetto della stipulazione in successione di più contratti, pur in assenza di un richiamo espresso all’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001. Il motivo è infondato nel merito, ma la motivazione della pronuncia impugnata va corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.

Il Collegio riprende il proprio orientamento secondo cui, in caso di azione per l’accertamento dell’abusiva reiterazione, il termine di impugnazione decorre dall’ultimo dei contratti intercorsi tra le parti, poiché la sequenza contrattuale che lo precede rileva come dato fattuale che concorre a integrare l’abuso e assume evidenza proprio in ragione dell’impugnazione dell’ultimo contratto. Il risarcimento resta soggetto al termine decennale di prescrizione, decorrente dal medesimo contratto, con la conseguenza che anche i contratti stipulati oltre dieci anni prima incidono sulla quantificazione del pregiudizio.

Quanto al mancato richiamo dell’art. 5, comma 4-bis, la Corte osserva che il rinvio agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 serve a indicare l’oggetto dell’azione di nullità – il termine, la sua proroga – e non a distinguere fra le diverse violazioni. La ratio della norma è assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte. Sarebbe incoerente escludere dalla decadenza fattispecie che, al pari di quelle richiamate, ancorano la legittimità del termine al rispetto di regole di dettaglio. Avvalora la lettura il testo dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001, come riformulato dal d.l. n. 34/2014: se il contratto ab origine o per proroghe superi i trentasei mesi si applica de plano la decadenza, senza ragione di distinguere l’ipotesi del superamento per effetto di più contratti.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha sì fatto erroneamente riferimento al termine con riguardo a ogni singolo contratto, ma ha accertato in fatto, con valutazione non specificamente censurata, che nemmeno l’ultimo contratto è stato impugnato nei termini. Il dictum di inammissibilità resta quindi esente da censure. Il secondo motivo, sulla liquidazione delle spese, è inammissibile per mancata specificazione analitica delle voci rispetto ai minimi tariffari. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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