Fallibilità, onere probatorio del debitore e sindacato sull’accertamento in fatto (Cass. civ. Sez. I n. 10646 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la dichiarazione di fallimento il debitore che intenda dimostrare la sussistenza congiunta dei fatti impeditivi della fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, l.fall. non può limitarsi a produrre i bilanci degli ultimi tre esercizi, che non assurgono a prova legale. Ove tali bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili, l’onere probatorio continua a gravare sul debitore, che deve fornirla con strumenti alternativi, quali le scritture contabili dell’impresa e qualunque altro documento idoneo a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali. La valutazione di inattendibilità delle risultanze probatorie e il mancato assolvimento dell’onere costituiscono apprezzamento in fatto, censurabile in cassazione nei soli limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1594/2021, ha rigettato il reclamo proposto dal legale rappresentante di una società in liquidazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della società, su ricorso di una creditrice.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 15, comma 4, 18 e 86 l.fall. Egli ha sostenuto che i bilanci prodotti, attestati da perizia giurata e regolarmente depositati, dimostravano la sussistenza congiunta dei requisiti di non fallibilità e che il mancato deposito delle scritture contabili non poteva incidere sull’accertamento dei presupposti. Ha inoltre dedotto che la corte territoriale avrebbe potuto avvalersi dei poteri istruttori ufficiosi. Le parti intimate sono rimaste tali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur formalmente invocato come vizio di violazione di norme di legge, il motivo investe in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito di entrambi i gradi, non sindacabile in sede di legittimità.
La sentenza impugnata ha escluso, in fatto, la possibilità di apprezzare a fini probatori i bilanci versati in atti — ancorché postumi e non depositati nelle forme e nei termini di legge — e la possibilità che la prova dei fatti impeditivi fosse raggiungibile con elementi alternativi o integrativi. I bilanci sono stati ritenuti inattendibili non tanto perché confezionati dopo la declaratoria di fallimento, quanto perché la debitrice si era limitata a produrre documenti generici, privi di alcun riscontro o controllo.
Tale apprezzamento è sindacabile, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., solo per omesso esame di un fatto decisivo, nei due casi individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalla Sezioni Unite n. 5792 del 2024: l’omessa percezione di un fatto storico controverso e decisivo, oppure la supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. È denunciabile la sola anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il giudice di legittimità può controllare le argomentazioni svolte solo sotto il profilo della coerenza logico-formale. Spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere tra le risultanze del processo quelle ritenute idonee. Nel caso in esame la corte territoriale ha fornito una motivazione non apparente, né perplessa né contraddittoria, ritenendo non dimostrata la sussistenza congiunta dei fatti impeditivi previsti dall’art. 1, comma 2, l.fall.
Nel giudizio per la dichiarazione di fallimento il debitore ha l’onere di dimostrare i fatti impeditivi della fallibilità, avvalendosi dei bilanci degli ultimi tre esercizi — che non assurgono a prova legale — ovvero di strumenti probatori alternativi, come le scritture contabili e qualunque altro documento idoneo a fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell’impresa. Ove i bilanci siano inattendibili, l’onere resta sul debitore, che può assolverlo con documentazione ulteriore. Le scritture contabili sono soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito che, all’esito della disamina istruttoria, può ritenere non assolto l’onere quando i bilanci siano inattendibili e manchi ulteriore documentazione idonea. La statuizione è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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