Finanziamenti regionali alla formazione professionale esclusi dalle transazioni commerciali (Cass. civ. Sez. I n. 10701 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo pubblico che una Regione eroga per finanziare progetti di istruzione e formazione professionale non costituisce il corrispettivo di una transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 231/2002, quando difetti un contratto scritto tra le parti che preveda la prestazione di un servizio contro il pagamento di un prezzo. La somma, determinata in base ai costi diretti e indiretti del progetto, ha natura di sovvenzione a fondo perduto ed è attribuita all’esito di un procedimento amministrativo di verifica dei requisiti. Ne consegue l’inapplicabilità degli interessi moratori di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231/2002, non potendosi equiparare la fattispecie all’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate, subordinata alla stipula di un contratto scritto.
Il Fatto
Un ente di formazione professionale aveva ottenuto dalla Regione il pagamento di acconti sui contributi pubblici destinati ai corsi del secondo e terzo anno di un piano formativo. Per i ritardi accumulati, l’ente aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 359.000 euro, a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione della Regione, ritenendo il rapporto riconducibile alle transazioni commerciali.
La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame regionale e revocato il decreto, escludendo l’applicabilità della disciplina invocata: l’erogazione non era contropartita di un servizio, ma si inseriva in un contesto di delega di funzioni riservate alla competenza statale o regionale, funzionale a rendere effettivo l’obbligo scolastico. L’ente ha proposto ricorso per cassazione; la Regione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la nozione di transazione commerciale. L’art. 1 d.lgs. n. 231/2002, nel testo applicabile ratione temporis, richiama ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo; l’art. 2 individua i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Occorre dunque un contratto e un nesso di corrispettività tra le prestazioni.
Il ricorrente aveva prospettato l’esistenza di un rapporto contrattuale, ma non aveva dedotto alcun contratto sottoscritto tra le parti. Dagli atti emergeva piuttosto una procedura pubblica per il finanziamento di progetti formativi, seguita da un atto unilaterale con cui l’ente si impegnava a realizzare il progetto approvato, con la consapevolezza della possibile revoca del finanziamento in caso di violazioni.
I giudici di merito avevano correttamente escluso che la somma attribuita fosse il corrispettivo pattuito per un servizio: mancava qualsiasi accordo in tal senso. La Regione è portatrice per legge dell’interesse pubblico alla realizzazione dei corsi destinati ai giovani soggetti ad obbligo scolastico e, in base alla disciplina regionale, finanzia a fondo perduto i progetti conformi ai livelli essenziali delle prestazioni, conservando poteri di vigilanza, controllo e revoca.
Il finanziamento non è quindi un corrispettivo pattuito in condizioni di parità, ma una sovvenzione diretta a coprire i costi del beneficiario all’esito di un procedimento amministrativo. La Corte distingue la fattispecie da quella delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, richiamando le Sezioni Unite n. 35092 del 14.12.2023: lì la spettanza degli interessi presuppone la stipula di un contratto scritto che determini il prezzo delle prestazioni e il tetto di spesa.
Il primo motivo è respinto, con correzione della motivazione. Il secondo motivo, sull’omessa pronuncia relativa alla domanda riconvenzionale subordinata, è inammissibile: dalle stesse deduzioni risulta che la Corte d’appello statuì sulla mancata riproposizione, e il ricorrente non ha assolto l’onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., limitandosi a stralci non contestualizzati. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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