Revocazione ordinanza cassazione ammissibile solo se deciso nel merito (Cass. civ. Sez. I n. 10770 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione di cui all’art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. non è deducibile avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione rigetta il ricorso senza decidere la causa nel merito. Il combinato disposto degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ. riserva il rimedio straordinario ai soli provvedimenti con i quali la Corte ha deciso la causa nel merito. Analoga conclusione vale per l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e avere carattere autonomo: ove l’errore abbia inciso sulla sentenza di merito, il vizio va fatto valere con i mezzi ordinari di impugnazione, non con la revocazione. Il fatto incontrastabilmente escluso non deve, inoltre, avere costituito oggetto di discussione: se su di esso le parti si sono confrontate, la pronuncia assume natura valutativa e resta sottratta al rimedio revocatorio.
Il Fatto
Un ricorrente, già titolare di azioni privilegiate di una società poi incorporata, aveva promosso querela di falso avverso la girata del certificato azionario con cui le partecipazioni erano state trasferite a un gruppo societario. Deduceva due profili collegati: l’apocrifia della propria sottoscrizione e la conseguente falsità dell’autenticazione notarile.
Il Tribunale aveva respinto la querela; la Corte d’appello aveva confermato. La Corte di cassazione, con ordinanza, aveva respinto il ricorso di legittimità. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per revocazione avverso quella stessa ordinanza, affidato a due motivi: la mancata produzione, per fatto della controparte, di un documento decisivo e una serie di errori di fatto della Corte.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della pronuncia per non avere la Corte fondato la decisione su documenti decisivi non producibili per forza maggiore o per fatto dell’avversario, ai sensi dell’art. 395 n. 3 cod. proc. civ.: si trattava della copia di un atto notarile rinvenuto dopo la decisione.
La Corte ha ritenuto assorbente una considerazione preclusiva di carattere processuale. La pronuncia impugnata per revocazione è un’ordinanza di rigetto del ricorso per cassazione: ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ. la revocazione ex n. 3 è possibile solo avverso il provvedimento con cui la Corte ha deciso la causa nel merito. Il motivo è pertanto inammissibile, prima ancora di ogni valutazione sul documento prodotto.
Ad abundantiam, la Corte ha aggiunto ulteriori profili di inammissibilità: il difetto di specificità ed autosufficienza del motivo, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., non essendo stato precisato né identificato il documento; la violazione dell’art. 398 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato quando avesse rinvenuto il documento e quali fossero le ragioni impeditive della produzione; l’estraneità del documento rispetto alla ratio decidendi, che ha riguardato l’accertamento della paternità della sottoscrizione per mezzo della perizia grafologica, e non l’atto di autentica notarile.
Quanto al secondo motivo, per l’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., la Corte ha richiamato i presupposti consolidati dell’errore revocatorio, citando Sezioni Unite n. 31032 del 2019 e Cass. n. 2236 del 2022: errore di percezione, e non di giudizio; carattere essenziale e decisivo; riferibilità agli atti interni al giudizio di legittimità; estraneità a punti controversi. Nella specie, la decisione non si è affatto basata sulla supposta esistenza dell’atto notarile: l’accertamento della sottoscrizione, compiuto con la perizia in primo grado, aveva sostituito e tenuto luogo dell’autenticazione. La censura investe in realtà la valutazione delle risultanze probatorie, coperta dal giudicato interno.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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