La clausola di salvaguardia non esclude l’onere probatorio del concedente (Cass. civ. Sez. 3 n. 24165 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia, che impegna la banca o il concedente a non applicare mai interessi oltre il tasso soglia, non ha carattere elusivo e non è di per sé sufficiente a escludere il carattere usurario degli interessi moratori pattuiti, gravando sulla parte che la invoca l’onere della prova dell’avvenuta applicazione di interessi entro il tasso soglia. In caso di contestazione, la mancata dimostrazione dell’operatività concreta della clausola determina la nullità della pattuizione. L’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento della nullità non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.

Il Fatto

Global Data Services, già attrice in primo grado, aveva convenuto in giudizio la società di leasing per sentire accertare la nullità del contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2007, deducendo l’applicazione di interessi indeterminati, anatocistici e superiori alla soglia d’usura. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità della clausola relativa al tasso per il ritardato pagamento, avendo accertato un tasso di mora convenuto del 13,73% contro una soglia del 13,38%, rigettando le altre domande. La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, aveva respinto il gravame della società di leasing, ritenendo che la clausola di salvaguardia non fosse sufficiente a escludere il carattere usurario degli interessi e che la concedente non avesse assolto l’onere probatorio sulla concreta applicazione della clausola.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminando il primo motivo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, ha dichiarato il motivo inammissibile per la sussistenza della doppia conforme, ex art. 360, comma quarto, c.p.c. Le due pronunce di merito risultavano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, entrambe confermando la nullità della clausola di determinazione del tasso di mora. L’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice d’appello non esclude la conformità delle decisioni, né la ricorrente ha dimostrato la diversità delle ragioni adottate.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 1418 c.c. e delle norme antiusura, sostenendo l’impossibilità dell’onere probatorio imposto, trattandosi di dimostrare un fatto mai accaduto. La Corte ha disatteso il motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella onerata. Nel caso di specie, la Corte d’appello si era uniformata ai dicta di Cass. n. 26286/2019 e Cass. n. 13144/2023, affermando che la mera clausola di salvaguardia non determina un automatico assolvimento dell’onere probatorio in presenza di contestazione. La società di leasing aveva “dato per scontato quel che era da dimostrare”, senza provare l’impegno a non applicare mai interessi oltre soglia.

Il terzo motivo, concernente il difetto di interesse ad agire dell’utilizzatrice, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 19597/2020 per cui l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non richiede l’attualità della lesione del diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sulla validità della clausola. La Corte ha quindi qualificato come assorbimento in senso improprio la decisione del giudice d’appello sulle questioni non esaminate.

Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati rispettivamente inammissibile e manifestamente infondato. La società ricorrente non aveva offerto una rappresentazione critica e specifica dell’errore del giudice, limitandosi a formulare mere ipotesi interpretative in termini di dubbio. La Corte ha inoltre precisato che il vizio di motivazione è ormai solo “testuale”, dovendo emergere immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, senza possibilità di confronto con risultanze processuali esterne. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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