La distrazione delle spese omessa è errore materiale correggibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 7248 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c. l’omessa pronuncia del giudice sull’istanza di distrazione delle spese di lite, sempre che il difensore abbia formulato specifica richiesta nel corso del giudizio. La relativa istanza di correzione può essere validamente proposta anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione circa l’avvenuta anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, atteso che tale dichiarazione può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. Nel procedimento di correzione, avendo natura sostanzialmente amministrativa e non incidendo sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
Il Fatto
Con ordinanza depositata nell’anno 2024 la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto da un istituto di credito nei confronti di due controricorrenti, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori, senza tuttavia disporne la distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.
I controricorrenti, premesso che nel proprio controricorso era stata conclusa la richiesta di rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio “da distrarsi in favore del difensore antistatario”, hanno proposto istanza di correzione dell’errore materiale ex art. 287 c.p.c. avverso l’ordinanza, nella parte in cui la distrazione era stata omessa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto l’istanza fondata. Ha osservato che nel controricorso il difensore aveva espressamente richiesto la condanna della ricorrente alle spese di giudizio con distrazione in proprio favore, sicché l’omissione della distrazione nel dispositivo dell’ordinanza integra un errore meramente materiale.
Richiamando propri precedenti, ha ribadito che deve qualificarsi come errore materiale quello che non riguarda la sostanza del giudizio ma la manifestazione del pensiero al momento della formazione del provvedimento, risolvendosi in una divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da svista o disattenzione e come tale percepibile ictu oculi.
Ha quindi applicato il principio per cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali, precisando che il difensore è legittimato a proporre la relativa istanza se la richiesta era stata formulata nel corso del giudizio. Tale richiesta deve ritenersi validamente proposta anche in assenza dell’esplicita dichiarazione circa l’avvenuta anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, potendo la stessa ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Da ultimo, la Corte ha escluso la necessità di provvedere sulle spese del giudizio di correzione. Ha richiamato il principio per cui tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento, sicché non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza neppure nell’ipotesi di opposizione della parte non richiedente. Ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza, integrando la statuizione sulle spese con l’indicazione che le stesse sono liquidate in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.
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Nota della Redazione
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